Scaduto il termine ordinario d’invio all’Amministrazione finanziaria della Certificazione Unica 2019 (7 marzo 2019), Le ricordiamo che i contribuenti che hanno conseguito nel periodo d’imposta 2018 redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (mod. 730), possono usufruire del medesimo termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770).
Rientrano tra queste le CU relative ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.
La scadenza
È nostra cura informarLa che, in presenza di dati non dichiarabili con il mod. 730, è possibile inviare la CU, in maniera telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2019.
Attenzione Nonostante gli autonomi godano di un termine più ampio rispetto ai lavoratori dipendenti, la consegna al contribuente della “CU sintetica” andava comunque effettuata entro il 31 marzo 2019 (data posticipata al 1° aprile 2019 poiché il 31 marzo cadeva di domenica). |
Nonostante sia prevista la consegna del modello “sintetico” entro l’1 aprile 2019, a differenza del modello “ordinario”, il termine non è perentorio. Infatti, essendo comunque un dato non rilevabile dall’Amministrazione Finanziaria, non vi sono controlli e di conseguenza sanzioni in caso di consegna tardiva della CU.
Dunque, in via generale, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacola l’attività di controllo, non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia “meramente formale” e quindi non sanzionabile.
Certificazione Unica 2019 Termine scadenza invio |
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Mod. ordinario | Mod. sintetico | |
Dati utili per la compilazione del mod. 730 precompilato | Entro il 7 marzo 2019 | Entro il 31 marzo 2019 (prorogato al 1° aprile 2019 essendo il 31 domenica) * |
Altri dati | Entro il 31 ottobre 2019 (entro il termine per la presentazione del modello 770) |
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(*) Il termine ha natura ordinatoria. Dunque non è prevista alcuna sanzione per il ritardato invio, purché ciò non pregiudichi gli obblighi dichiarativi del sostituito. |
Dati inviabili entro il 31.10.2019
Le tipologie reddituali da indicare esclusivamente nel modello Redditi PF 2019, in quanto assoggettate a ritenuta a titolo d’acconto, che danno quindi diritto all’invio della CU entro il 31 ottobre 2019, poiché trattasi di dati fiscali da non indicare in nessun modello di dichiarazione in quanto la tassazione si è resa già definitiva, sono i seguenti:
Codice causale | Tipologie reddituali |
A | Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale. |
G | Indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale. |
H | Indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa. |
I | Indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili. |
J | Compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in relazione alla cessione di tartufi. |
K | Assegni di servizio civile di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017. |
P | Compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all’art. 15, comma 2 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30). |
Q | Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario. |
R | Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario. |
S | Provvigioni corrisposte a commissionario. |
T | Provvigioni corrisposte a mediatore. |
U | Provvigioni corrisposte a procacciatore di affari. |
V | Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio. Provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67). |
V2 | Redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio. |
W | Corrispettivi erogati nel 2017 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973. |
X | Canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro Stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, per i quali é stato effettuato, nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143. |
Y | Canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, per i quali é stato effettuato, nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. |
ZO | Titolo diverso dai precedenti. |
Modalità d’invio
La CU deve essere presentata esclusivamente per via telematica e può essere inviata:
- direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
- tramite intermediario abilitatoai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Attenzione: In entrambi i casi, la trasmissione deve avvenire attraverso l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline), che sono accessibili via internet tramite l’apposita sezione presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate. |
æ Trasmissione telematica diretta
Laddove si decida di inviare la CU direttamente, il sostituto d’imposta può effettuare le comunicazioni eseguendo:
- un unico invio di tutte le certificazioni rilasciate;
- invii separati(nel caso in cui ad esempio le certificazioni di lavoro autonomo siano affidate a diversi Professionisti o nel caso di utilizzo di applicativi diversi).
A questo punto, i sostituti d’imposta devono verificare quale canale telematico possono utilizzare riferendosi alla dichiarazione mod. 770. Infatti il sostituto dovrà avvalersi del servizio telematico:
- Entratel: se la dichiarazione mod. 770 è presentata per un numero di soggetti superiore a 20;
- Entratel: se nella dichiarazione mod. 770 aderisce alla facoltà di inviare separatamente le comunicazioni dei dati relativi alle certificazioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e una delle due parti contiene più di 20 comunicazioni;
- Fisconline: se la dichiarazione mod. 770 è presentata in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20.
Attenzione: Nel caso di presentazione telematica diretta la Certificazione Unica si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Infatti, il servizio telematico rilascia immediatamente un messaggio di conferma dell’avvenuta trasmissione del file. La conferma dell’avvenuta presentazione della CU, invece, è data solo dalla successiva comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che determina l’esito dell’elaborazione; se priva di errori, essa fornisce prova della presentazione. |
Cosa succede in caso di scarto telematico? | |
Verificare che lo scarto riguardi: | |
Intero file telematico | In tal caso il soggetto dovrà effettuare un ulteriore invio ordinario di tutte le CU. |
Singole CU | In tal caso il soggetto dovrà effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente le sole CU rettificate. Si deve tener presente che non si devono ritrasmettere le certificazioni già accolte. |
N.B. Non si applicano sanzioni se si effettua un nuovo invio entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza. |
æ Trasmissione tramite intermediario
Qualora, invece, si abbia la necessità di essere assistiti da un intermediario abilitato, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 322/1998, quest’ultimo dovrà consegnare al sostituto:
- l’impegno a trasmetterein via telematica le CU, precisando se le stesse siano state predisposte dal sostituto o siano state predisposte da lui stesso;
- le CU trasmesseentro 30 giorni dal termine previsto per l’invio telematico;
- copiadella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesti l’avvenuto ricevimento.
Attenzione: L’intermediario dovrà conservare copia delle CU trasmesse, da poter eventualmente esibire in caso di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria. |
Aspetti sanzionatori
Infine, Le ricordiamo che la scadenza del 31 ottobre 2019 è soggetta alle medesime sanzioni del termine ordinario del 7 marzo 2019. In particolare, l’importo delle sanzioni varia a seconda che si tratti di:
- CU omessa;
- correzione di CU errata.
Attenzione: L’art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015 ha introdotto nell’ambito dell’art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998, nuovi limiti alle soglie sanzionatorie in materia di CU. In particolare, le novità sono due:
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Riepilogando, quindi, si applica la sanzione:
- pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata;
- di 33,33 europer ogni certificazione trasmessa e poi corretta nuovamente entro 60 giorni. Quindi, per poter godere della riduzione di un terzo della sanzione base, bisognerà inviare una nuova CU entro la data del 30 dicembre 2019. Ovviamente, la riduzione è fruibile da coloro che alla data del 31 ottobre 2019 abbiano provveduto all’invio della CU ordinaria.
Nel primo caso, il limite massimo della sanzione è di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta. Nel secondo, invece, il limite massimo è di 20.000 euro, sempre per anno e sostituto d’imposta.
Da notare che, non si applica alcuna sanzione se, in presenza di una errata trasmissione, si provvede all’invio della corretta certificazione entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 31 ottobre, ossia entro il 5 novembre 2019.
Ricorda: Sul punto, occorre precisare che:
· mentre per le certificazioni uniche che presentando dati omessi o incompleti, i 5 giorni vanno considerati a partire dalla data di scadenza del 31 ottobre 2019. |
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.
Bientina lì, 16/10/2019
Studio Mattonai