L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la funzionalità per aderire al suo servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Il servizio è gratuito e disponibile sia per i soggetti IVA, sul portale “Fatture e Corrispettivi”, sia per i consumatori finali nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia Entrate.
Attenzione: Il termine per aderire al servizio di consultazione è fissato al 31 ottobre 2019. Chi aderirà entro tale data potrà continuare a consultare le proprie fatture elettroniche emesse e ricevute sin dal 1° gennaio 2019. Se l’adesione al servizio avviene dopo il 31 ottobre le fatture consultabili saranno solo quelle transitate sul Sistema di Interscambio (SdI) dal giorno successivo all’adesione. |
L’adesione al servizio di consultazione
Il servizio di consultazione offerto dall’Agenzia delle Entrate, che è un servizio diverso rispetto a quello di conservazione, permette ai contribuenti di verificare i documenti emessi e ricevuti tramite il Sistema di Interscambio e di ottenere copia delle fatture; il servizio di conservazione, invece, è un processo di “messa in sicurezza certificata” dei file mediante firma digitale dei documenti digitali rilevanti ai fini fiscali.
È possibile aderire ad entrambi i servizi, a nessuno dei due, oppure ad uno qualunque dei due.
Il contribuente che decide di non aderire al servizio di consultazione offerto dall’Agenzia delle Entrate avrà comunque la possibilità di visionare, fino al 31 dicembre dell’8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, i soli dati fattura fiscalmente rilevanti, ad esclusione quindi dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione.
Se al servizio di «consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» decide di aderire almeno una delle parti tra il cedente/prestatore e il cessionario/committente, l’Agenzia delle Entrate memorizzerà tutti i dati dei file delle fatture elettroniche ma li renderà disponibili in consultazione solo al soggetto che ha effettuato l’adesione.
Questi dati verranno comunque cancellati dopo 30 giorni dal 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di ricezione da parte dello SdI.
In caso di adesione al servizio di consultazione, con conseguente memorizzazione dei file XML delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i dati dei file per le attività di controllo, di cui agli artt. 51 D.P.R. n. 633/1972, n. 633 e 32 D.P.R. n. 600/1973, con le modalità previste dall’art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione è effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del Contribuente.
Non rappresenta quindi un ulteriore controllo ma sostituisce la corrispondente richiesta di documenti al contribuente in fase di verifica.
L’adesione al servizio di conservazione
Ciascun contribuente interessato può attivare il servizio gratuito di conservazione elettronica dell’Agenzia delle Entrate direttamente dal portale “Fatture e Corrispettivi”.
Nel box dedicato alla consultazione occorre accedere a “Fatture elettroniche e altri dati IVA”.
Apparirà in testa alla pagina un alert che rimanda alla possibilità di aderire al servizio.
Dopo aver visionato l’accordo è quindi possibile accettare e aderire al servizio.
Deleghe agli intermediari
La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, così come l’adesione al servizio, sono consentite anche agli intermediari appositamente delegati dai contribuenti.
A seguito delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, l’adesione al servizio e la consultazione e il download delle fatture elettroniche all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” è possibile solo se l’intermediario ha ricevuto le deleghe con data successiva al 21 dicembre 2018.
Pertanto per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari, delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018, acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.
Tratto da My Solution
Bientina liì, 11/10/2019
Studio Mattonai