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Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono stati introdotti a decorrere dal periodo d’imposta 2018, in sostituzione degli studi di settore, con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una valutazione del grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica (alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta).
In estrema sintesi, gli ISA sono il risultato dalla media semplice di due indicatori:

  • Indicatori elementari di affidabilità;
  • Indicatori elementari di anomalia.

 

 
Il giudizio di sintesi sull’affidabilità fiscale del contribuente può variare da 1 a 10.
 
 
Il regime premiale
I contribuenti che risultano “affidabili” hanno accesso a significativi benefici premiali, in relazione al punteggio ottenuto:
 

Affidabilità Regime premiale
³ 8 ·         Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2019.
·         Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50.000 euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo d’imposta 2020.
·         Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2018.
·         Esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020 per un importo fino a 50.000 euro all’anno.
·         Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 per l’Iva.
³ 8,5 ·         Esclusione degli accertamenti induttivi basati sulle presunzioni semplici, di cui agli artt. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, e 54, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972.
³ 9 ·         Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica.
·         Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

 
Rispetto agli studi di settore, anche in caso di voti molto bassi, non vi potrà mai essere un accertamento basato sui maggiori ricavi o compensi necessari al raggiungimento di un punteggio di affidabilità fiscale (oltre 6 su una scala di 10) poiché le risultanze, negative, dei punteggi ISA serviranno all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza unicamente per le attività di analisi del rischio e selezione delle posizioni su cui concentrare la loro azione.
Qualora dall’applicazione degli ISA non si raggiunga il livello di affidabilità desiderato, al contribuente è comunque concessa la possibilità di adeguarsi in dichiarazione dei redditi, indicando degli ulteriori componenti positivi. Non è necessario ottenere il voto massimo di 10; è ammesso anche un adeguamento ad un voto intermedio.
 
I dati per il calcolo dell’affidabilità fiscale
I dati che stanno alla base del calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale hanno origini diverse:

  • alcuni sono indicati direttamente dal contribuente in dichiarazione dei redditi;
  • altri, invece, devono elaborati dall’Amministrazione Finanziaria; il contribuente deve quindi “estrarli” dall’archivio dell’Anagrafe tributaria (tramite del cassetto fiscale o con conferimento di apposita delega all’intermediario abilitato) e importarli nella dichiarazione dei redditi.

 
Il contribuente deve dichiarare i dati degli ISA utilizzando la specifica modulistica ISA che costituisce parte integrante del modello REDDITI 2019. Tale documentazione, reperibile sul sito dell’Agenzia Entrate, si compone di 175 modelli, relativi agli ISA approvati per il periodo d’imposta 2018.
I dati elaborati e resi disponibili dall’Agenzia sono individuati ed esposti nelle Note tecniche e metodologiche allegate ai decreti di approvazione degli ISA. In particolare, per ciascun contribuente interessato all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, sono calcolati sulla base dei dati degli studi di settore e dei parametri applicati dal contribuente negli 8 periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, nonché delle altre fonti informative a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.
Il provvedimento n. 126200 del 10 maggio 2019 ha definito i dati, riferiti a precedenti periodi d’imposta, che l’Agenzia Entrate mette a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente:

  • Rimanenze finali relative al periodo d’imposta precedente, distinte per categorie.
  • Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti e al periodo di imposta precedente.
  • Reddito relativo agli ultimi sette periodi d’imposta.
  • Numero di periodi d’imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d’imposta precedenti.
  • Condizione di “Lavoro dipendente” o “Pensionato” risultante dalla “Certificazione Unica”.
  • Importo dei compensi percepiti e numero di incarichi risultanti dalla “Certificazione Unica”.
  • Anno di inizio attività risultante in “Anagrafe tributaria”.
  • Canoni da locazione desumibili dal modello Registro Locazioni Immobili.
  • Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall’archivio dei Bonifici per ristrutturazione.
  • Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione.
  • Ricavi dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione.
  • Percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione.
  • Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione.
  • Valore della produzione dichiarato nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione.
  • Numero di modelli CU nei quali il contribuente risulta essere l’incaricato alla presentazione telematica.
  • Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi.
  • Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto.
  • Numero di periodi d’imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d’imposta precedenti.
  • Ammortamenti per beni mobili strumentali (media dei sette periodi d’imposta precedenti).
  • Canoni relativi a beni immobili (media dei sette periodi d’imposta precedenti).
  • Carburanti e lubrificanti (media dei sette periodi d’imposta precedenti).
  • Costo del venduto e per la produzione di servizi (media dei sette periodi d’imposta precedenti).
  • Postazioni di lavoro (per taglio, acconciatura, ecc.) (media dei sette periodi d’imposta precedenti).
  • Tumulazioni (media dei sette periodi d’imposta precedenti).
  • Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (media dei sette periodi d’imposta precedenti).
  • Spese per prestazioni rese da professionisti esterni (media dei sette periodi d’imposta precedenti).
  • Costi produttivi (media dei sette periodi d’imposta precedenti).
  • Totale spese per servizi (media dei sette periodi d’imposta precedenti).
  • Totale spese per servizi (media dei sette periodi d’imposta precedenti).
  • Valore dei beni strumentali mobili in proprietà e in leasing (media dei sette periodi d’imposta precedenti).

La verifica dell’esattezza dei dati “pre-calcolati” rappresenta un passaggio fondamentale per la corretta applicazione degli ISA. Se i dati in possesso del contribuente fossero diversi rispetto a quelli presenti negli archivi del Fisco, potrebbero verificarsi due situazioni:

  1. se i dati presenti negli archivi dell’Agenzia delle Entrate fossero corretti, il contribuente potrà adeguare quelli in suo possesso, lasciando invariati i dati estratti con il file in formato XML;
  2. invece, se i dati a disposizione degli archivi del Fisco non fossero corretti, il contribuente potrà procedere ad una “forzatura” degli stessi, in modo da allineare i due archivi. In questo caso, il contribuente potrà utilizzare il campo “annotazioni” per indicare le ragioni della rettifica. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate potrebbe anche avviare le opportune operazioni di verifica.

 
Gli indicatori di affidabilità e anomalia
Come già anticipato, ogni singolo ISA fornisce un giudizio di sintesi sull’affidabilità fiscale del contribuente, variabile da 1 a 10. Gli indicatori di ciascun ISA sono distinti in indicatori di affidabilità e di anomalia.
Gli indicatori di affidabilità verificano se l’entità di ricavi o compensi, il valore aggiunto e il reddito dichiarati possono considerarsi attendibili, su una scala da 1 a 10, sulla base del settore di attività e del modello organizzativo di riferimento:
 

Compensi/ricavi
per addetto
Misura l’affidabilità dell’ammontare di compensi/ricavi che il contribuente consegue attraverso il processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto. È calcolato come rapporto tra i compensi/ricavi dichiarati per addetto e i compensi/ricavi per addetto stimati.
Quando i compensi/ricavi dichiarati per addetto sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i compensi/ricavi dichiarati e i compensi/ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10.
Valore aggiunto
per addetto
Misura l’affidabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun addetto, calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto per addetto stimato.
Quando il valore aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10.
Reddito per addetto Misura l’affidabilità del reddito in un determinato periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto, calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto stimato.
Quando il reddito dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10.
Durata e decumulo
delle scorte
Misura i giorni di durata media delle scorte in magazzino ed è indicato come rapporto tra la giacenza media del magazzino espressa in giorni e il costo del venduto e per la produzione di servizi. È costituito dalla media semplice dei punteggi dei due indicatori elementari “Durata delle scorte” e “Decumulo delle scorte”.

 
 
 
Gli indicatori di anomalia segnalano invece:

  • profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e al modello organizzativo di riferimento;
  • incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli ISA, ovvero tra queste e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità d’imposta.

Contribuiscono al calcolo dell’ISA, determinando una riduzione del punteggio complessivo di affidabilità, solo se assumono un valore negativo compreso tra 1 e 5, o pari a 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
Tra i principali indicatori evidenziamo.
 

“Assenza del valore dei beni strumentali” Evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione, nel modello ISA, del valore dei beni strumentali in presenza di beni strumentali indicati nello stesso modello.
Qualora si verifichi tale anomalia, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
“Incidenza degli ammortamenti” Verifica la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore ed è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia pari o superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà sia pari a zero, l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
“Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU” Controlla la corrispondenza tra i compensi dichiarati nel quadro G con le somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al professionista, in qualità di percipiente, desunte dai modelli CU.
Assume valore da 1 a 10 (il valore è 10 quando i compensi dichiarati sono maggiori o uguali rispetto a quelli desunti dai modelli CU).
“Incidenza dei costi residuali di gestione” È calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.
Assume valore da 1 a 10, ma partecipa alla stima complessiva quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
“Corrispondenza dell’anno di iscrizione ad albi professionali con i dati in Anagrafe tributaria” e “Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe tributaria” Raffrontano l’anno indicato nel frontespizio del modello ISA con quello disponibile in Anagrafe tributaria: in caso di discrasia, gli indicatori sono valorizzati con codice 1.

 
Quando non si applicano gli ISA
Gli ISA non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:

  • ha iniziato o cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
  • dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569,9 o al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA;
  • si avvale del regime forfetario agevolato ovvero del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • esercita due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

 
Sono inoltre escluse le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi e i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 o di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’ISA AG72U e le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.
Con l’entrata in vigore degli ISA, oltre agli Studi di Settore sono stati abrogati anche i “parametri”, e quindi è venuto meno il pregresso meccanismo che prevedeva che in caso di mancata approvazione degli studi di settore il contribuente fosse comunque tenuto a compilare i parametri.
Rispetto al passato, alcune categorie di contribuenti, prima esonerate dalla compilazione dello Studio di Settore, vengono ora attratti agli obblighi ISA. Gli studi di settore, infatti, non risultavano applicabili alle cooperative a mutualità prevalente, ai soggetti IAS, ai consorzi di garanzia collettiva fidi, alle attività di Bancoposta, e nei casi di affitto d’azienda o di ramo d’azienda con ricavi prevalenti.
 
 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 17/E del 2 agosto 2019, ha inoltre chiarito che:

  • per quanto riguarda le cooperative a mutualità prevalente, la causa di esclusione sussiste solo nel caso di società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Al di fuori di questi casi, quindi, anche questi soggetti dovranno compilare gli ISA;
  • per quanto riguarda i soggetti IAS non è prevista alcuna esclusione;
  • i consorzi garanzia collettiva fidi sono assoggettati ad ISA. Ad essi, infatti, si rende applicabile l’ISA AG91U – Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi;
  • affitto d’azienda o ramo di essa: per il codice attività 68.20.02 è previsto un ISA specifico: AG40U, locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili. Anche in questo caso, pertanto, contribuenti che erano esonerati da Studio di Settore rientrano ora nell’obbligo ISA.

 
Le sanzioni e i controlli
È prevista una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro (art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997) nei seguenti casi:

  • omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli Isa
  • comunicazione inesatta o incompleta degli stessi dati.

Prima di contestare la violazione, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, invitandolo a eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Nei casi di omissione della comunicazione, l’Amministrazione potrà procedere, previo contraddittorio, all’accertamento di imposte sui redditi, Iva e Irap mediante una ricostruzione di tipo induttivo “puro”.
 
Il confronto con gli Studi di settore
ISA e Studi di settore possono dare risultati molto diversi: un contribuente che risultava congruo e coerente rispetto agli studi potrebbe infatti ottenere un voto insufficiente con l’applicazione degli ISA (e viceversa).
Oltre che nella logica di utilizzo del risultato ottenuto dall’elaborazione della posizione individuale (accertamento o premialità), studi di settore e Isa si differenziano anche per il sistema applicativo che li caratterizza.
Gli studi di settore stimavano la congruità dei ricavi e dei compensi in relazione all’analisi del sistema complessivo di gestione dell’attività economica esercitata, comparata con soggetti analoghi.
Gli ISA, invece, determinano l’affidabilità fiscale dei comportamenti dei singoli contribuenti in relazione a una serie di indici (di affidabilità e anomalia).
 

Analogie Differenze
·      La struttura dei modelli è molto simile (quasi identica).
·      I contribuenti vengono suddivisi in gruppi omogenei.
·      È prevista la possibilità di adeguarsi volontariamente.
·      Viene sanzionata l’omessa, inesatta, incompleta comunicazione.
·      La determinazione degli ISA viene effettuata sulla base degli ultimi 8 anni; lo studio di settore invece considerava solo l’anno di riferimento.
·      Negli ISA oltre ai dati indicati dal contribuente, vengono utilizzati anche quelli pre-calcolati.
·      Negli ISA non sono previsti correttivi anticrisi.
·      Gli ISA non predeterminano un maggior ricavo presunto ma si limitano a individuare posizioni “inaffidabili” da sottoporre a controllo.

 
Novità
L’avvio dell’applicazione degli ISA ha presentato (e continua a presentare) numerose difficoltà.
In tal senso, l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019) ha già previsto la proroga fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali (con scadenza originaria dal 30 giugno al 30 settembre 2019) ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 9 agosto 2019 ha però successivamente apportato ulteriori modifiche al decreto del MEF del 27 febbraio 2019 che si possono sintetizzare in:

  • interventi correttivi agli ISA per la gestione delle imprese che transitano dal sistema contabile improntato al criterio di competenza a quello di cassa o viceversa;
  • modifiche di territorialità;
  • indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, necessari per tener conto di situazioni di differente vantaggio o svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale;
  • misure di ciclo settoriale, per tener conto degli effetti dell’andamento congiunturale;
  • modifiche ai D.M. 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018 e alle note tecniche e metodologiche degli ISA approvati.

 
Questo ulteriore Decreto ha scatenato le proteste delle principali associazioni di categoria che lamentano la violazione delle disposizioni che regolano i rapporti di lealtà e collaborazione che dovrebbero sussistere fra fisco e contribuenti. Le rilevanti modifiche apportate, tramite il suddetto decreto, rese note soltanto il 17 agosto scorso, violerebbero infatti, fra le altre, le disposizioni contenute nell’art. 6, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del Contribuente) ai sensi delle quali non possono essere apportate modifiche ai modelli e ai software dichiarativi senza lasciare ai contribuenti un termine di almeno sessanta giorni rispetto al termine previsto per l’adempimento.
Nelle prossime settimane potrebbero esserci pertanto ulteriori novità
 
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.
 
 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 04/09/2019
Studio Mattonai

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