IMPOSTE INDIRETTE
Scadono il 22 luglio i termini per il versamento dei bolli sulle fatture elettroniche II trimestre 2019
Scade il prossimo 22 luglio (il 20 cade di sabato) il termine per il versamento tramite F24 dell’imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno 2019.
Si ricorda che, di regola, le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate all’imposta di bollo pari a euro 2,00.
L’importo dei bolli dovrà quindi essere versato tramite F24.
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IVA, RIMBORSI
Entro il 31 luglio la presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre
Scade il 31 luglio il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2019.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
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IMPOSTE DIRETTE, VERSAMENTI
La proroga per il versamento delle imposte 2019
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 12-quinquies, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58
Il D.L. n. 34/2019 (decreto “Crescita”), convertito in legge n. 58 del 28 giugno 2019, all’art. 12-quinquies ha stabilito la proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti delle imposte previsti per il 30 giugnoper i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscali (ISA).
Con la conversione in legge del decreto “Crescita” il dettato normativo ha disposto, precisamente, che: “Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA) […] e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, […] i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia IRAP, nonché sull’IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono stati prorogati al 30 settembre 2019”.
Sono stati prorogati i versamenti legati alle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi:
- IRES, IRPEF e addizionali;
- IRAP;
- IVA annuale per chi ne aveva scelto il differimento;
- eventuali altre imposte legate alla dichiarazione dei redditi quali cedolare secca, acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, IVIE/IVAFE;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG).
La proroga riguarda anche il versamento del diritto CCIAA 2019, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.
Da un punto di vista soggettivo, la proroga dei versamenti vale per tutti i contribuenti soggetti agli ISA, anche solo “potenzialmente” (in quanto esclusi per legge), tra cui i contribuenti forfettari.
Ciò è stato chiarito anche tramite la Risoluzione n. 64/E del 29 giugno 2019 , nella quale l’Agenzia ha confermato che rientrano nella proroga tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, specificando che rientrano nella proroga i contribuenti che per il periodo d’imposta al 31 dicembre 2018:
- applicano il regime forfettario agevolato o di vantaggio (i cosiddetti “forfettari” e “minimi”);
- determinano il reddito con altri criteri forfettari;
- dichiarano clausole di esclusione dagli ISA;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga.
Non sono invece prorogati i versamenti per i soggetti che, pur esercitando attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (quindi, per esempio, ai soci di società di persone e di Srl “trasparenti”). Per i soci/amministratori di Srl “non trasparenti” (soggette agli ISA), in base a quanto precisato in passato dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 16 luglio 2007, n. 173/E) la proroga dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.
In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga sia applicabile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda. Dovrà invece essere chiarito se la proroga possa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che sono invece posseduti da almeno una società controllata.
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
Agevolazioni per l’acquisto di immobili da demolire e ricostruire
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 7, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58
L’art. 7 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, come convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che, fino al 31 dicembre 2021, le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute in misura fissa (200,00 euro ciascuna), per i trasferimenti, anche esenti da IVA:
- di interi fabbricati;
- a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare;
- a condizione che, nei 10 anni successivi all’acquisto, le imprese acquirenti provvedano alla demolizione, ricostruzione (anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche) ed alienazione degli stessi, anche frazionatamente, purché l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato;
- oppure, nei 10 anni successivi all’acquisto, le imprese acquirenti eseguano gli interventi elencati dall’ 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del D.P.R. n. 380/2001 (manutenzione straordinaria o restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia);
- purché la ricostruzione avvenga conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B.
In assenza di tale agevolazione troverebbe applicazione il regime ordinario, in base al quale:
- l’acquisto di un edificio effettuato da parte di un’impresa con atto fuori campo IVA, sconta l’imposta di registro nella misura del 9% sul valore dell’immobile dichiarato nell’atto, oltre le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa complessiva pari a 100 euro;
- l’acquisto di un fabbricato strumentale soggetto a IVA (o in regime di esenzione), sconta l’imposta di registro in misura fissa, mentre le imposte ipotecarie e catastali sono applicate rispettivamente nella misura del 3% e dell’1%.
IVA, ADEMPIMENTI
Corrispettivi giornalieri: pronte le regole per l’invio telematico nei nuovi termini del decreto “Crescita”
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 luglio 2019, n. 236086
Con Provvedimento n. 236086 del 4 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri nel periodo transitorio previsto dal decreto “Crescita” (D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019).
In particolare, il provvedimento definisce le modalità di trasmissione per gli operatori che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico e approva le specifiche tecniche per l’invio dei dati.
Tre sono i servizi che l’Agenzia metterà a disposizione per l’invio telematico dei corrispettivi da parte dei suddetti operatori:
- un primo servizio web, all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, consentirà l’upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o senza distinzione tra imponibile e imposta (regime di ventilazione), oppure di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
- un secondo servizio, disponibile sempre onlineall’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, consentirà in alternativa la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con l’indicazione del regime di ventilazione;
- un terzo servizioconsentirà l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp.
I dati dei corrispettivi giornalieri possono essere inviati, con i diversi servizi disponibili, direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato.
In quest’ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
IMPRESE, AGEVOLAZIONI
Incentivi fiscali per investimenti in Start up e Pmi innovative
Mef, D.M. 7 maggio 2019
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 7 maggio 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante le modalità di attuazione degli incentivi fiscali spettanti alle persone fisiche e ai soggetti Ires che effettuano investimenti a favore di start-up innovative e piccole medie imprese innovative nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, anche indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up o Pmi innovative.
I soggetti passivi Irpef possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a 1 milione di euro, in ciascun periodo d’imposta. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.
Qualora la detrazione superi l’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
I soggetti Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a 1,8 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta ai sensi del presente decreto.
Qualora la deduzione superi il reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
AGEVOLAZIONI
Ecobonus: partita la nuova fase di prenotazione per i veicoli M1
Mise, Comunicato Stampa 5 luglio 2019
Con un comunicato del 5 luglio scorso il Ministero dello Sviluppo Economico ha informato che, grazie alla disponibilità delle somme residue relative all’anno 2019 a valere sull’Ecobonus, pari a 39.870.000 euro, da lunedì 8 luglio si è aperta una nuova fase di prenotazione per i veicoli M1.
La nuova disponibilità del Fondo sarà operativa per le prenotazioni sulla piattaforma Ecobonus.
La scadenza della nuova fase di prenotazione è fissata al 20 novembre 2019.
AGEVOLAZIONI
Autotrasportatori: il rimborso delle accise del II trimestre 2019
Agenzia delle Dogane, Nota 26 giugno 2019, n. 52335/RU
Con nota n. 52335/RU del 26 giugno 2019 l’Agenzia delle Dogane ha diramato le istruzioni, il modello ed il software per richiedere il rimborso delle accise sui consumi relativi al secondo trimestre 2019.
La dichiarazione per fruire del beneficio deve essere presentata entro il termine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, pertanto la dichiarazione del II trimestre 2019 dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2019.
A decorrere dal 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore.
La riduzione delle accise relativa al II trimestre 2019 ammonta ad euro 214,18 per mille litri di prodotto per i consumi dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019.
La dichiarazione può essere presentata in via telematica per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I
Il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740 e la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio.
Il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2020.
RISCOSSIONE, SANATORIE
Pronti i nuovi modelli e servizi on-line per la “Rottamazione ter”
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 16-bis , convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58;Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 3 luglio 2019; Comunicato Stampa 11 luglio 2019
Sono stati pubblicati da Agenzia Entrate-Riscossione i nuovi moduli per aderire alla “Rottamazione-ter” delle cartelle e per il “Saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contributivi, a seguito della riapertura dei termini prevista dall’art. 16-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (decreto “Crescita), convertito, con modificazioni, in legge 28 giugno 2019, n. 58.
La riapertura dei termini riguarda esclusivamente i debiti che non siano stati inseriti in una precedente domanda di adesione alla “Rottamazione-ter” o al “Saldo e stralcio”, presentata entro lo scorso 30 aprile 2019.
Le nuove domande per l’adesione alla sanatoria dovranno essere presentate entro il 31 luglio 2019, utilizzando i seguenti modelli:
- Modello DA-2018-R – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolta (“Rottamazione ter”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 – riapertura termini;
- Modello DA-LS-R – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolta (“Rottamazione ter”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 che rientrano nelle proposte di accordo o di piano del consumatore – riapertura termini;
- Modello DA-SA-ST-R – Dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all’art. 1 commi 184 e 185 della legge n. 145/2018 riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica (“saldo e stralcio”) – riapertura termini.
La domanda può essere presentata:
- online tramite il servizio “Fai D.A. te”.
- tramite posta elettronica certificata alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento;
- presso gli Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).
Scade inoltre il 31 luglio il termine per il versamento della prima o unica rata richiesta per la “Rottamazione ter”.
L’Agenzia Entrate-Riscossione ha attivato quindi un servizio web attraverso il quale i contribuenti interessati possono avere indicazioni in merito agli importi dovuti e ai bollettini da utilizzare per il pagamento. Una copia della Comunicazione delle somme dovuto può essere richiesta attraverso il sito allegando un documento di riconoscimento e senza necessità di pin e password. A tal fine va compilata la scheda “Richiesta comunicazione” presente nella sezione del sito dedicata alla “rottamazione-ter”, alla voce “Comunicazione delle somme dovute”.
Con il nuovo servizio “ContiTu”, il contribuente può inoltre scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”. In tal caso sarà indicato un nuovo totale con i relativi bollettini RAV indispensabili per poter saldare i debiti prescelti.
APPROFONDIMENTI
IMPOSTE INDIRETTE
Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche II trimestre 2019
Scade il prossimo 22 luglio (il 20 cade di sabato) il termine per il versamento tramite F24 dell’imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno 2019.
Si ricorda che, di regola, le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate all’imposta di bollo pari a euro 2,00.
L’importo dei bolli dovrà quindi essere versato tramite F24.
Si ricorda che con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’imposta di bollo deve essere assolta in modalità virtuale e versata in maniera cumulativa, a cadenza trimestrale, entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
È l’Agenzia Entrate a conteggiare l’ammontare dell’imposta dovuta, in base ai dati comunicati dai contribuenti stessi con le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, e a comunicare l’importo all’interno dell’area riservata sul sito dell’Agenzia. Il versamento potrà avvenire tramite modello F24, oppure richiedendo direttamente l’addebito in conto corrente postale o bancario.
Al servizio si può accedere tramite la sezione “Consultazione”, “Fatture elettroniche e altri dati IVA” nella quale è presente la voce “Pagamento imposta di bollo”. Il sistema consente di verificare i dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento e di modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio, che procederà al ricalcolo dell’importo.
Nel caso si opti per il pagamento con addebito bancario è necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente.
Dopo che il sistema ha effettuato i controlli sulla correttezza formale dell’IBAN, al soggetto passivo è consegnata una prima ricevutaa conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
In alternativa all’addebito sul conto corrente, è possibile procedere al versamento a mezzo modello “F24” o “F24EP”, stampando il modello precompilato predisposto dal sistema
Con risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019 sono stati istituiti i codici tributo che consentono il pagamento dell’imposta di bollo, distinti in relazione al periodo di competenza (“2521” per il primo trimestre, “2522” per il secondo, “2523” per il terzo e “2524” per il quarto).
I codici utilizzabili invece per il versamento di eventuali sanzioni e interessi sono rispettivamente “2525” e “2526”.
IVA, RIMBORSI
La presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre 2019
Scade il 31 luglio il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2019.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Si ricorda che l’art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.528,28 euro e se:
- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 28 dicembre 2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).
Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.
Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l’apposizione del visto di conformità.
Invece, per richieste di rimborso inferiori a 30.000 euro non occorre né visto di conformità né garanzia.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Martedì 23 luglio 2019 | Dichiarazione precompilata 730/2019 | Presentazione (ove previsto) della Dichiarazione precompilata 730/2019 da parte diretta del contribuente, o da parte di CAF-intermediario. | Lavoratori dipendenti e pensionati, Caf e professionisti abilitati. | Telematica |
Mercoledì 31 luglio 2019 | Contributo Autorità garante concorrenza | Versamento del contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. | Le società con ricavi maggiori di 50 milioni di euro. | MAV, PagoPA, bonifico. |
Mercoledì 31 luglio 2019 | IVA | Ultimo giorno utile per l’invio della richiesta di rimborso/compensazione dell’IVA a credito del trimestre precedente. | Soggetti IVA | Telematica |
Mercoledì 31 luglio 2019 | Bonus autotrasportatori II trimestre | Presentazione della dichiarazione per la fruizione del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati nel II trimestre 2019. | Esercenti attività di autotrasporto. | Cartacea o telematica |
Mercoledì 31 luglio 2019 | Rottamazione-ter | Presentazione istanza definizione agevolata dei ruoli tramite Modello DA-2018-R. | Contribuenti interessati alla definizione agevolata dei ruoli | Cartacea o telematica |
Mercoledì 31 luglio 2019 | Rottamazione-ter | Versamento dell’unica o prima rata definizione agevolata dei ruoli. | Contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata. | Bollettino Rav attraverso la sezione “Pagamenti” del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it; banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL; internet banking; uffici postali; tabaccai aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica; sul sito Equitalia e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa; direttamente tramite gli sportelli Equitalia. |
Lunedì 30 settembre 2019 (*) | IRPEF e addizionali/ IRES/ IRAP/ Diritto camerale | Versamento dell’imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2019 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). Versamento dell’imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2019). Versamento diritto annuale camerale 2019. |
Per i soggetti interessati dagli ISA | Mod. F24 |
(*) Termine prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2019 dall’art. 12-quinquies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58. |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 17/07/2019
Studio Mattonai