Il decreto direttoriale Anpal 581/2018 ha prorogato per il 2019 l’ incentivo per l’assunzione di giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”. L’ incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, nei limiti delle risorse specificamente stanziate ed è cumulabile, per la parte residua dei contributi datoriali, con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, L. 205/2017. Con la circolare n. 54/2019, l’Inps ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.
Rapporti incentivati
L’incentivo può essere riconosciuto per:
- le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- i rapporti di apprendistato professionalizzante;
- i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale. Il beneficio è escluso:
- nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale;
- per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto, anche se sia stato riconosciuto per un’assunzione effettuata nel corso del 2018.
Incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 8.060 euro all’anno, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. L’agevolazione è fruibile a partire dalla data di assunzione ed entro il 28 febbraio 2021. Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio. Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2021.
Condizioni di spettanza
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:
- rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006 (adempimento degli obblighi contributivi; osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31, D.Lgs. 150/2015.
Aiuti di Stato
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue, o, in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall’articolo 7, D.D. 3/2018, di seguito riepilogate:
- l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;
- per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:
– il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
– il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
– il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.
Con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno dei 2 regimi applicabili in materia di aiuti di Stato esclude l’operatività dell’altro, in quanto tra loro alternativi.
Coordinamento con altri incentivi
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione per l’incentivo previsto dall’articolo 1, comma 100, L. 205/2017. Nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione Neet la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest’ultimo incentivo è pari a 5.060 euro, per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (€ 5.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (€ 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Procedimento di ammissione
Il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “NEET”, disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)”, sul sito internet www.inps.it – una domanda preliminare di ammissione all’incentivo.
L’Inps, effettuate le verifiche opportune, calcola l’importo dell’incentivo spettante, verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto e informa che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
Nelle ipotesi di accoglimento dell’istanza, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore, pena l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità di presentare successivamente un’altra domanda. Non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.
L’importo massimo dell’incentivo riconoscibile per ogni rapporto di lavoro, parametrato alla contribuzione datoriale effettivamente dovuta, non può superare l’ammontare di 671,66 euro mensili; nell’ipotesi di cumulo con l’esonero introdotto dalla Legge di bilancio 2018, l’importo massimo di 671,66 euro è comprensivo anche del beneficio riconosciuto a tale titolo, pari a massimo 250 euro su base mensile.
Per i rapporti a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto (compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno) il beneficio fruibile non può superare il tetto massimo già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante in 12 quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e fatta eccezione per l’ipotesi di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a 12 mesi. La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, ListaPosPA o DMAG), avendo cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.