IMPOSIZIONE FISCALE
I chiarimenti dell’AE sul trattamento fiscale dei buoni pasto oltre il limite di 8
Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 12 febbraio 2019, n. 6
L’Agenzia delle Entrate – con il principio di diritto del 12 febbraio 2019, n. 6 – ha chiarito che l’utilizzo contemporaneo dei buoni pasto oltre il limite consentito di numero 8 non incide sulla determinazione dell’importo esente da IRPEF: ciò che rileva, ai fini fiscali, è l’assegnazione dei buoni-pasto e non il loro utilizzo.
Il datore di lavoro deve infatti limitarsi a verificare il rispetto dei limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente (di € 5,29 per i buoni cartacei e di € 7 per i ticket elettronici) facendo unicamente riferimento al valore nominale dei buoni erogati.
INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INAIL: le istruzioni operative sull’autoliquidazione 2019 per le imprese cessate
INAIL, Nota 22 febbraio 2019, prot. n. 2836
L’INAIL – con Nota del 22 febbraio 2019, prot. n. 2836 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) – ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai termini per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 e nel 2019 per le imprese con cessazione attività rispettivamente a dicembre 2018 e a gennaio e febbraio 2019.
Le aziende che hanno cessato l’attività a dicembre 2018 (così come quelle che hanno cessato l’attività nei mesi precedenti a dicembre 2018) devono effettuare l’autoliquidazione in base ai tassi già comunicati per il 2018, non essendo dovuto il premio anticipato per il 2019.
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INCENTIVI ALLE AZIENDE
Le istruzioni INPS per la fruizione dei benefici in caso di assunzione di detenuti
INPS, Circolare 15 febbraio 2019, n. 27
L’INPS – con Circolare del 15 febbraio 2019, n. 27 – ha fornito le istruzioni operative per l’accesso ai benefici contributivi previsti a favore delle cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari.
I datori di lavoro continueranno ad accedere al beneficio previa stipula di apposita convenzione con l’amministrazione penitenziaria, centrale e periferica.
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INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Compilazione delle dichiarazioni retributive e contributive mediante flusso Uniemens per alcuni datori di lavoro
Messaggio 27 febbraio 2019, n. 803
L’INPS – con Messaggio del 27 febbraio 2019, n. 803 – ha comunicato che a decorrere dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di marzo 2019, per tutti i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di malattia, è richiesta la compilazione del nuovo elemento <TipoRetrMal> inserito nella sezione “DenunciaIndividuale” del flusso Uniemens avente il seguente significato: “Tipo trattamento retributivo applicato al lavoratore, sulla base delle previsioni del contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, nei casi di assenza per malattia”.
Tale elemento dovrà essere valorizzato dal datore di lavoro ricorrentemente in tutti i flussi Uniemens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento di malattia e sulla base delle previsioni di cui al contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, indicando uno dei seguenti valori:
- “0” (zero): qualora, in caso di malattia del lavoratore, non sia prevista l’erogazione di alcuna misura di trattamento retributivo da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo);
- “1”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) di un trattamento retributivo integrativo rispetto alla misura dell’indennità economica a carico dell’INPS. L’integrazione retributiva, da parte del datore di lavoro, sommata all’importo dell’indennità economica a carico dell’INPS non deve essere superiore alla misura del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria al lavoratore;
- “2”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria.
Pubblicati dall’INPS i moduli di domanda per Reddito e Pensione di Cittadinanza
Comunicato Stampa 28 febbraio 2019
In data 28 febbraio 2019, l’INPS ha pubblicato (sez. Prestazioni e servizi >> Tutti i moduli) il modulo per fare la domanda per il nuovo Reddito e Pensione di Cittadinanza.
La domanda potrà essere inviata a partire dal 6 marzo 2019.
I nuovi moduli sono i seguenti:
SR180 – Domanda di Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza
SR181 – Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza – Comunicazioni attività di lavoro e altre variazioni dei beneficiari di RdC e PdC
SR182 – Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza – Comunicazione attività di lavoro e redditi non interamente rilevati in ISEE – integrazione della domanda di RdC e PdC
Pubblicato dall’INPS il modulo di domanda per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione
In data 28 febbraio 2019, l’INPS ha pubblicato (sez. Prestazioni e servizi >> Tutti i moduli) il modulo di domanda per riscattare i periodi non coperti da contribuzione, ex art. 20, commi 1–5, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4.
Per il triennio 2019/2021 gli iscritti alla gestione ordinaria e alla gestione separata dell’Inps (sono escluse le casse professionali), privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (soggetti che non hanno alcun versamento contributo prima del 31 dicembre 1995), hanno facoltà di riscattare eventuali «buchi contributivi» dal 1° gennaio 1996.
Il riscatto può riguardare un periodo non superiore a 5 anni, anche non continuativi.
Il costo (pari ai contributi calcolati sull’ultima retribuzione/reddito) è detraibile per il 50% dall’Irpef, in 5 rate annuali.
Modulo Domanda di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione
INPS, PRESTAZIONI
INPS: irreperibilità del soggetto richiedente e fruibilità della NASpI
INPS, Messaggio 20 febbraio 2019, n. 689
L’INPS – con Messaggio del 20 febbraio 2019, n. 689 – ha fornito indicazioni in merito alle prestazioni a sostegno del reddito, assistenziali e previdenziali, riferite a soggetti irreperibili e senza fissa dimora.
Al riguardo, l’Istituto ha precisato che – per ciò che concerne le prestazioni previdenziali soggette a condizionalità (NASpI e DIS-COLL) – la condizione di irreperibilità/senza fissa dimora non costituisce elemento ostativo al riconoscimento dei suddetti trattamenti.
ORARIO DI LAVORO
I chiarimenti dell’INL sui limiti all’orario nel lavoro notturno
Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 14 febbraio 2019, prot. n. 1438
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota prot. n. 1438/2019 – ha fornito chiarimenti in merito all’arco temporale di riferimento su cui calcolare il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate che, ex art. 13, D.Lgs. n. 66/2003, è pari ad 8 ore nelle 24.
Al riguardo, l’INL ha chiarito che la “settimana lavorativa“, in assenza di una definizione normativa o contrattuale, può essere individuata nell’astratto periodo di 6 giorni e cioè nell’arco temporale settimanale al “netto” del giorno obbligatorio di riposo previsto, ex art. 7, D.Lgs. n. 66/2003.
Pertanto, anche se la prestazione lavorativa è articolata su 5 giorni, il sesto giorno è da considerarsi comunque giornata di lavoro a 0 ore.
SICUREZZA SUL LAVORO
I chiarimenti MLPS sull’applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare ESEDI sull’esposizione all’amianto
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 15 febbraio 2019, n. 2 (n0002019021500002)
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro – con Interpello del 15 febbraio 2019, n. 2 – ha fornito, alla Regione Toscana, un parere in merito all’applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”.
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APPROFONDIMENTI
INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INAIL: l’autoliquidazione 2019 delle aziende cessate
L’INAIL – con Nota prot. n. 2836/2019 – ha fornito alcuni chiarimenti operativi in merito all’Autoliquidazione 2019 per le imprese cessate.
Il termine entro il quale devono essere presentate le dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 fino alla data di cessazione è quello stabilito dal D.P.R. n. 1124/1965: la comunicazione dell’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte deve essere effettuata entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all’autoliquidazione del premio.
Le imprese che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019, si segnala che i datori di lavoro non solo devono calcolare la regolazione per l’anno 2018 applicando alle retribuzioni corrisposte nel 2018 i tassi già comunicati per tale anno, ma devono anche calcolare il premio anticipato per il 2019 in base ai nuovi tassi, nonché alle basi di calcolo che saranno comunicate dall’Istituto entro il 31 marzo 2019.
Per tali soggetti, il termine per la presentazione delle dichiarazioni 2018 è stato differito al 16 maggio 2019 (così come il termine per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, che consente in particolare ai soggetti che hanno cessato o cesseranno l’attività nei primi mesi del 2019 di determinare il premio anticipato per il 2019 sul minore importo presunto).
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettive corrisposte nel 2019 per le imprese che hanno cessato l’attività a gennaio o febbraio 2019 non può avere scadenza antecedente a quella prevista per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettive erogate nel 2018.
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Operativi gli incentivi per l’assunzione di persone detenute o internate
L’INPS – con la Circolare n. 27/2019 – ha fornito alcuni chiarimenti normativi per la corretta gestione dell’incentivo per l’assunzione di persone detenute o internate e le istruzioni operative per le richieste di beneficio per l’anno corrente e per i successivi (oltre alle richieste di recupero del beneficio per periodi pregressi dal 2013 al 2018).
I datori di lavoro firmatari del contratto di lavoro sono:
- le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (art. 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991);
- le aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2 della legge n. 193/2000).
I datori di lavoro pubblici e privati e le cooperative sociali interessate continueranno ad accedere al beneficio previa stipula di apposita convenzione con l’amministrazione penitenziaria, centrale e periferica.
Lo sgravio contributivo è ammesso nell’ipotesi di assunzione di:
- detenuti e internati negli istituti penitenziari;
- ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari;
- condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno, ex art. 21, legge n. 354/1975 e s.m.i.
L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale) ivi compresi i rapporti di apprendistato: sono, altresì, agevolabili i rapporti di lavoro intermittente e quelli in somministrazione (mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico).
Lo sgravio consiste nella riduzione delle aliquote contributive IVS e quelle assistenziali nella misura del 95% per gli anni a decorrere dal 2013 e fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale.
Il beneficio spetta per la durata del rapporto e fintanto che i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati; inoltre, lo sgravio contributivo può essere applicato anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.
Lo sgravio contributivo spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l’assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno. Nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, invece, lo sgravio contributivo spetta per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo, sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.
Lo sgravio è subordinato alla regolarità inerente le seguenti condizioni:
- l’adempimento degli obblighi contributivi;
- l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
SICUREZZA SUL LAVORO
Interpello sicurezza su lavoro: esposizione all’amianto e attività ispettiva
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Interpello n. 2/2019 – ha fornito alcune precisazioni in ordine all’applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto” nell’ambito delle attività di lavoro dipendente.
Il quesito evidenziato dalla Regione Toscana riguarda l’applicabilità per gli Enti ispettivi della previsione richiamata dal punto d), dell’allegato 1 alla Circolare Esedi che, relativamente alla sorveglianza e al controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale, cita attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.
Al riguardo, il MLPS ha precisato che, ex art. 246 D.Lgs. n. 81/2008, sussiste una delimitazione al campo di applicazione del capo III – “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” – alle “attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate“.
L’art. 249, comma 2, lett. d), stabilisce l’esclusione dell’applicazione degli articoli 250, 251 comma 1, 259 e 260, comma 1, nei casi di esposizione sporadiche e di debole intensità tra i quali rientra l’attività di “sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale“.
La Circolare ESEDI del 25 gennaio 2011, al punto d), dell’allegato 1, elenca tra le attività “ESEDI” relative alla “sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”, il campionamentoe l’analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.
Le attività “ESEDI” vengono identificate nelle attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell’intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore. All’intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l’intervento deve essere limitato al numero più basso possibile.
Pertanto, il MLPS ha ritenuto che il punto d), dell’allegato 1 alla Circolare del 25 gennaio 2011, trovi applicazione solo nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione ex art. 246, D.Lgs. n. 81/2008.
Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e di adottare tutte le misure necessarie.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Lunedì 18/03/2019 |
INPS | Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria | Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti | Modello F 24 on line |
Lunedì 18/03/2019 |
INPS | Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria | Committenti | Modello F 24 on line |
Lunedì 18/03/2019 |
INPS | Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente | Datori di lavoro | Modello F 24 on line |
Lunedì 18/03/2019 |
INPS | Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato | Aziende agricole | Modello F 24 on line |
Lunedì 18/03/2019 |
INPS | Versamento contributo fondo di integrazione salariale | Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) | Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens |
Lunedì 18/03/2019 |
INPS EX ENPALS | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente | Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport | Modello F 24 on line |
Lunedì 18/03/2019 |
IRPEF | Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Lunedì 18/03/2019 |
IRPEF | Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Lunedì 18/03/2019 |
IRPEF | Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Lunedì 18/03/2019 |
IRPEF | Operazioni di conguaglio di fine anno: versamento delle ritenute alla fonte relative alle operazioni di conguaglio eseguite nel mese precedente su redditi corrisposti nell’anno precedente | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Lunedì 18/03/2019 |
INPGI | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti | Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM |
Lunedì 18/03/2019 |
CASAGIT | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti | Bonifico bancario – Denuncia modello DASM |
Mercoledì 20/03/2019 |
FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
Lunedì 25/03/2019 |
ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
Lunedì 01/04/2019 |
INPS EX ENPALS | Denuncia contributiva mensile unificata | Aziende settori sport e spettacolo | Procedura telematica |
Lunedì 01/04/2019 |
INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
Lunedì 01/04/2019 |
INPS | Dichiarazione del dato occupazionale superamento limite dei 50 addetti ai fini del trasferimento del contributo di finanziamento TFR al Fondo di Tesoreria INPS. | Aziende | INPS Mod. SC34_TFR Tesoreria -Trasmissione telematica |
Lunedì 01/04/2019 |
ENASARCO-Firr | Versamento contributi al Fondo indennità risoluzione del rapporto di agenti e rappresentati per provvigioni anno precedente | Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia | Procedura on line |
Lunedì 01/04/2019 |
Lavori Usuranti | Comunicazione annuale dipendenti che hanno svolto lavori usuranti, lavoro notturno nell’anno precedente | Datori di lavoro che svolgono lavori usuranti | Trasmissione telematica mod. LAV-US |
Lunedì 01/04/2019 |
Certificazione Unica | Consegna Certificazione Unica (sintetica) redditi lavoro dipendente e assimilati compensi corrisposti anno 2018 | Datori di lavoro sostituti d’imposta | Consegna |
Lunedì 01/04/2019 |
LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 08/03/2019
Studio Mattonai
Tratto da My Solution
Bientina lì, 08/03/2019
Studio Mattonai