Come da nostra circolare del 2 gennaio 2019, a causa dell’opposizione fatta dal Garante della Privacy, che aveva evidenziato una violazione nell’invio di dati sensibili contestualmente alle fatture elettroniche emesse dai medici. i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, per il periodo 2019 non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture che contengono dati da inviare al Sistema TS (ossia fatture per prestazioni sanitarie).
E’ pensabile, visto che il divieto è emerso a fine anno quando il D.L. 119/2018, all’art. 10-bis, è stato modificato in sede di ultima conversione, che alcuni professionisti siano caduti nell’errore specie i primi giorni dell’anno.
Ma il problema non si limita a questi visto che il 13.02.2019 è entrata in vigore la legge 12/2019 che ha convertito il D.L. 135/2018 (decreto Semplificazioni) e tra i temi caldi trattati spicca quello delle prestazioni sanitarie in rapporto con la fatturazione elettronica.
Vista la ratio del citato art. 10-bis, rimaneva un buco normativo per quei soggetti che pur praticavano e quindi fatturavano prestazioni sanitarie, ma non erano obbligati all’invio TS, tra cui pensiamo ai seguenti soggetti, che non si siano ancora iscritti al nuovo Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche e della riabilitazione e della prevenzione (che implica l’obbligo all’invio TS): tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Si ricorda, infatti, che questi soggetti devono iscriversi all’albo, obbligo introdotto dalla L. 3/2018 e dal D.M. 13.03.2018; tuttavia la comunicazione TS fa riferimento soltanto agli iscritti a tale albo, quali obbligati appunto all’invio al Sistema Tessera Sanitaria, ingenerando confusione tra i professionisti: per esempio, il dietista che a inizio 2019 non iscritto all’albo dei radiologi, ma che doveva e deve emettere fatture per prestazioni sanitarie, come le doveva emettere a inizio anno? E oggi?
A rispondere a queste domande (però con un paio di mesi di ritardo) ci ha pensato la legge 12/2019 citata in premessa affermando, all’art. 9-bis, che le disposizioni di cui all’art. 10-bis D.L. 119/2018 si applicano anche ai soggetti non tenuti all’invio TS, con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche. E così si taglia la testa al toro. Nessun soggetto che effettua prestazioni sanitarie può inviare fatture elettroniche.
Ma cosa possono fare ora quei professionisti che a inizio 2019 avevano correttamente emesso fatture elettroniche per prestazioni sanitarie, senza rientrare nell’alveo degli obbligati all’invio TS? Ciò che è chiaro è che dal 13.02.2019 non potranno più emettere ulteriori fatture elettroniche, ma dovranno ritornare alle cartecee (magari avendo già acquistato un programma per l’invio elettronico, ormai utilizzabile solo in caso di fatture ad altri soggetti IVA per riaddebiti vari). Si auspicano chiarimenti in merito e doverose moratorie, per lo meno in questo primo periodo di caos.
Tratto da Ratioquotidiano
Bientina lì, 25/02/2019
Studio Mattonai
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Divieto di fattura elettronica per tutte le prestazioni sanitarie
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