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Certificazione Unica (CU2019) per redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 10664 del 15 gennaio 2019 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per la Certificazione Unica 2019 (CU 2019) relativa all’anno 2018.
La Certificazione Unica 2019 riguarda la comunicazione dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.
La stessa deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).
Sono inoltre tenuti alla presentazione della Certificazione Unica i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato relativo alle nuove iniziative (di cui all’art. 13 della legge n. 388/2000), all’imprenditoria giovanile (art. 27, D.L. 98/2011) o ai nuovi soggetti “minimi forfetari” (di cui all’art. 1 della legge n. 190/2014) anche se non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.
 
Per il periodo d’imposta 2018, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti entro il 1° aprile 2019 (la scadenza originale era fissata al 31 marzo che è domenica), mediante invio postale o consegna diretta, e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2019.
 
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
 

ATTENZIONE: Le principali novità nel modello 2019 riguardano l’inserimento dei campi dedicati al credito INPS per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), la reintroduzione di un sistema di tassazione agevolata per i premi di risultato e l’introduzione di una nuova sezione per particolari tipologie reddituali con inquadramento fiscale non coincidente con quello previdenziale.
In sintesi, sono stati inseriti alcuni campi per l’indicazione del credito riconosciuto dall’INPS a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) previsto dalla legge n. 232/2016.
La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate mensili ventennali. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.
A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto un credito d’imposta annuo.
Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato al mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.
L’INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario nella sua qualità̀ di sostituto d’imposta.
Nei punti 379 e 380 della CU dipendenti occorre indicare l’ammontare del credito usufruito.
Nei campi 580 e 590 occorre invece indicare l’importo dei benefit erogati in natura a cui viene applicata un’imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali del 10%.
Nei punti da 741 a 746 vanno indicate le particolari tipologie di reddito per le quali è previsto un inquadramento fiscale non coincidente con quello previdenziale; tale indicazione è presente solo nella CU ordinaria che viene trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Infine al punto 431 dovrà essere indicato l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti e versati dal sostituto che ha successivamente dedotto dal reddito del lavoratore dipendente.

 
L’Agenzia Entrate ha inoltre specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro il 31 ottobre 2019.
 
Si ricorda anche che entro il 1° aprile 2019 (in quanto il 31 marzo cade di domenica) deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) corrisposti nell’anno di imposta precedente.
 
 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 22/02/2019
Studio Mattonai

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