PROCEDURE CONCORSUALI
Riforma delle crisi d’impresa: nuovi obblighi per gli organi di controllo
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 (Suppl. Ord. n. 6) del 14 febbraio 2019 il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , recante il nuovo Codice della crisi d’impresa.
Il decreto entrerà in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta, salvo quanto previsto per le disposizioni riguardanti amministratori e sindaci che saranno applicabili dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Tra le principali novità si segnala l’introduzione di nuovi obblighi in capo agli organi di controllo societari, al revisore contabile e alla società di revisione. In particolare, ora tali soggetti sono tenuti a:
- verificare che l’organo amministrativo monitori costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, il suo equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione;
- segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’eventuale esistenza di fondati indizi della crisi. Qualora l’impresa non adotti adeguati rimedi successivamente alla segnalazione giunta dall’organo di controllo, quest’ultimo sarà tenuto ad attivare la procedura di allerta “esterna”, attraverso una segnalazione all’organismo di composizione della crisi d’impresa. Al riguardo si tenga presente che la tempestiva segnalazione all’organismo di composizione della crisi rappresenta una causa di esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo.
Il decreto ha inoltre introdotto un sistema di misure premiali a favore degli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente un’istanza di composizione assistita della crisi all’organismo di composizione, oppure direttamente la domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Al riguardo la norma individua le seguenti misure premiali:
- riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa durante la procedura di composizione assistita della crisi e fino alla sua conclusione;
- riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine, quando il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza all’organismo per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa;
- riduzione della metà, nell’ambito dell’eventuale procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi;
- possibilità di ottenere una proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, salvo che l’organismo di composizione della crisi non abbia dato notizia di insolvenza al P.M.;
- inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente in tutti i casi in cui si attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20 per cento dell’ammontare complessivo dei crediti;
- non punibilità penale per tutti i reati di bancarotta, per fatti antecedenti l’assunzione tempestiva dell’iniziativa e semprechè il danno sia di speciale tenuità;
- previsione – ai fini penali – di una circostanza attenuante qualora il danno non sia di speciale tenuità, ma comunque di ammontare non superiore a 2 milioni di euro e risulti all’atto dell’apertura della procedura concorsuale un attivo inventariato o offerto ai creditori che consenta il soddisfacimento di almeno un 1/5 dell’ammontare dei crediti chirografari.
Riformulato inoltre l’art. 2477 del codice civile che modifica i presupposti in presenza dei quali sarà obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata. Tale adempimento, in particolare, sarà necessario qualora la società:
- sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo di cui al presente punto cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei limiti indicati.
Le società cui si applicano tali nuove norme hanno 9 mesi di tempo dall’entrata in vigore delle stesse per adeguare, ove necessario, l’atto costitutivo o lo statuto. Le nuove norme entreranno in vigore, come previsto nelle norme transitorie e finali di cui all’art. 389, il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e quindi dal 16 marzo 2019).
ASSISTENZA FISCALE
Certificazione Unica 2019: entro il 7 marzo l’invio alle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i software di compilazione e di controllo della Certificazione Unica 2019 (CU 2019), utili per predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2018.
Il software di compilazione, in particolare, permette la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.
Il software di controllo, invece, consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.
Per il periodo d’imposta 2018, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti entro il 1° aprile 2019 (in quanto il 31 marzo cade di domenica), mediante invio postale o consegna diretta, e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro il 7 marzo 2019.
Il termine ultimo per la trasmissione delle certificazioni uniche è stabilito al 31 ottobre solo per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non rilevanti ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, ovvero la Certificazione Unica dei lavoratori autonomi.
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
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IVA, ADEMPIMENTI
Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 28 febbraio 2019
Scade il prossimo 28 febbraio il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al IV trimestre 2018.
L’art. 4, comma 2, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito nella legge 225/2016 (collegato alla Legge di Bilancio 2017) ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2017, l’obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).
La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, ma l’invio seguirà una strada del tutto nuova. Non è infatti utilizzabile, per questo adempimento, il portale Entratel.
Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.
L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.
IVA, ADEMPIMENTI
Spesometro: la comunicazione dei dati fatture prorogata al 30 aprile
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito nella legge 225/2016, ha modificato l’art. 21 del D.L. n. 78/2010, prevedendo l’obbligo, a partire dal 2017, della comunicazione periodica, per i soggetti passivi IVA, dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali (cosiddetto “Spesometro”).
La scadenza per la trasmissione telematica dei dati del II semestre o del IV trimestre 2018, inizialmente fissata al 28 febbraio 2019, è stata prorogata al 30 aprile 2019.
L’annuncio è stato dato dal sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci, al termine di un tavolo tecnico per superare le criticità relative alla concomitanza delle scadenze fiscali. La misura dovrebbe essere ufficializzata con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del ministero dell’Economia.
Dovranno quindi essere trasmesse entro il 30 aprile:
- i dati delle fatture emesse e ricevute nel II semestre 2018;
- i dati delle fatture emesse e ricevute nel III e IV trimestre 2018 per i soggetti che avessero optato per l’invio trimestrale.
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IVA, ADEMPIMENTI
Esterometro: prima scadenza prorogata al 30 aprile
Scade il 30 aprile 2019 il termine per l’invio (trasmissione esclusivamente telematica) della prima comunicazione delle operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “Esterometro”. Si tratta della nuova comunicazione da inviare all’Agenzia Entrate, con cadenza mensile, contenente i dati delle operazioni attive e passive intercorse tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia e soggetti esteri (UE o Extra UE).
La scadenza originaria era prevista per il 28 febbraio, ma l’annuncio della proroga è stato dato dal sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci, al termine di un tavolo tecnico per superare le criticità relative alla concomitanza delle scadenze fiscali. La misura dovrebbe essere ufficializzata con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del ministero dell’Economia.
La comunicazione deve essere trasmessa per le operazioni non documentate da fatture elettroniche o bollette doganali; in questi casi l’Agenzia Entrata ha già a disposizione i dati di tali operazioni.
L’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce che: “I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.”
L’adempimento è svincolato da soglie quantitative o qualitative e non sostituisce, ma si aggiunge all’invio degli elenchi Intrastat.
Sono obbligati all’invio dell’esterometro i “soggetti residenti o stabiliti (modifica introdotta dal D.L. n. 119/2018) nel territorio dello Stato”, ad esclusione dei contribuenti in regime di vantaggio, in regime forfettario, i produttori agricoli in esonero e i contribuenti soggetti all’invio dei dati Tessera Sanitaria.
L’adempimento ha scadenza mensile e deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo:
- alla data di emissione per le fatture emesse;
- alla data di ricezione per le fatture estere ricevute.
DICHIARAZIONI
Precompilata: fino al 28 febbraio per esercitare l’opposizione all’invio dei dati delle spese sanitarie
Si ricorda che fino al 28 febbraio 2019 è possibile esercitare l’opposizione all’invio dei propri dati di spesa sanitaria all’Agenzia delle Entrate ai fini del 730 precompilato.
Tramite la funzione disponibile sul Sistema Tessera Sanitaria è possibile visualizzare tutte le spese mediche sostenute nell’anno 2018 e che sono pervenute al Sistema TS entro il 31 gennaio 2019.
Per accedere alla funzione è necessario essere in possesso di TS-CNS attivata, di credenziali Fisconline o SPID.
La consultazione dei dati di spesa sanitaria riguarda gli anni 2017, 2018 e 2019, e il cittadino li può esportare in formato Excel, oltre a visualizzare alcune statistiche sui propri dati.
Per i dati relativi all’anno 2019 è inoltre disponibile, fino al 31 gennaio 2020, una funzionalità che permette di segnalare eventuali incongruenze riscontrate sulle spese sanitarie, come ad esempio gli importi e la classificazione della spesa e la titolarità del documento fiscale.
BILANCIO
Scade il 28 febbraio il termine per il deposito della situazione patrimoniale 2018 dei consorzi e dei contratti di rete
Entro il 28 febbraio 2019, i Consorzi e i Contratti di rete che hanno chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2018, dovranno depositare al Registro delle imprese la situazione patrimoniale, comprensiva della nota integrativa.
Il mancato deposito nei termini è soggetto a sanzione amministrativa pari, per ogni soggetto obbligato al deposito, a:
- 68,66 euro, se l’adempimento viene effettuato tra il 31° ed il 60° giorno successivo alla scadenza del termine;
- 206 euro, se l’adempimento viene effettuato dal 61° giorno successivo alla scadenza del termine.
Quest’anno la situazione Xbrl potrà essere redatta sulla base della tassonomia 2017-07-06 oppure ricorrendo alla nuova tassonomia 2018-11-04 che si applicherà obbligatoriamente a partire dal 1° marzo 2019, ma per la quale ne è consentita l’applicazione anticipata.
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo: differenziate le misure dell’agevolazione
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 70-72
La legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha modificato, con effetti dal 2019, la disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Le principali novità riguardano (per le annualità 2019 e 2020):
- l’ampliamento del novero delle spese ammissibili;
- la misura dell’agevolazione, che ritorna alla doppia aliquota del 25% e del 50%;
- le modalità di calcolo del credito d’imposta;
- la riduzione da 20 a 10 milioni di euro, dell’importo massimo del credito che potrà essere fruito da ciascuna impresa.
Con effetto già dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 sono invece modificate le disposizioni relative agli adempimenti documentali.
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PREVIDENZA, LAVORO AUTONOMO
Le nuove aliquote della gestione separata INPS
Inps, Circolare 6 febbraio 2019, n. 19
Con la circolare n. 19 del 6 febbraio 2019 l’INPS ha reso noto il valore delle aliquote, del minimale e del massimale del reddito per il calcolo dei contributi dovuti per il 2019 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata.
Per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, l’aliquota contributiva e di computo è dall’anno 2018 pari al 33%.
Sono in vigore inoltre le seguenti aliquote pari a:
- 0,50%, stabilita dall’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007);
- 0,22%, disposta dall’art. 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006;
- 0,51%, disposta dalla L. 81/2017, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”.
Per i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati, l’importo rimane invariato al 25,72% (25% IVS + aliquota aggiuntiva dello 0,72%), mentre, per gli iscritti titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2018 si conferma al 24%.
Per l’anno 2019 il massimale è pari a 102.543,00 euro ed il minimale di reddito per l’accredito contributivo previsto per quest’anno è fissato nella misura di 15.878,00 euro.
Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2019 sono quindi complessivamente fissate come segue:
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 34,23% (33,00 + 0,72 + 0,51) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 33,72% (33,00 + 0,72) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Liberi professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,72% (25,00 IVS + 0,72) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
IVA, ADEMPIMENTI
Sanzioni senza sconti per il tardivo versamento IVA della fattura elettronica trasmessa in ritardo
L’art. 10 del D.L. n. 119/2018 ha introdotto un periodo transitorio (primo semestre 2019, esteso, per i soggetti mensili al 30 settembre) nel corso del quale, pur restando ferme le disposizioni dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, che prevedono che la fattura immediata debba essere emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione, vengono azzerate o ridotte le sanzioni dell’80%, nei casi in cui la trasmissione sia eseguita entro i termini, rispettivamente, della liquidazione periodica di riferimento o di quella successiva.
Per un’operazione effettuata da un soggetto passivo mensile il 31 gennaio 2019, per esempio, la fattura dovrà quindi essere emessa con data 31 gennaio 2019 ma potrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 16 febbraio 2019 (senza sanzioni) o entro il 16 marzo 2019 (con sanzione ridotte dell’80%).
L’Agenzia Entrate, nel corso di Telefisco 2019, ha confermato che la riduzione della sanzione prevista nel caso in cui la fattura elettronica sia trasmessa entro il termine per la liquidazione periodica successiva a quella di riferimento, non si applica all’eventuale tardivo (o omesso) versamento della relativa IVA.
IVA, ADEMPIMENTI
Fatturazione elettronica per le A.S.D.
La fatturazione elettronica tra privati – Risposte dell’Agenzia Entrate al Cndcec
Lo scorso 31 gennaio 2019, nel corso del question time in Commissione Finanze della Camera, in risposta all’interrogazione n. 5-01347, sono stati forniti alcuni chiarimenti aventi ad oggetto l’adempimento dell’obbligo di emissione della fattura elettronica.
In particolare, per quanto riguarda i soggetti che optano per il regime di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 398 del 1991, è stato ribadito quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel corso di un confronto pubblico con l’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili del 15 gennaio 2019, ossia che “nulla vieta a detti soggetti di emettere le fatture elettroniche a prescindere dal fatto che abbiano o no il limite dei 65.000 euro di proventi derivanti dall’attività commerciale”.
Nella risposta 2.14 del documento “Le risposte dell’agenzia delle entrate ai quesiti posti dal Consiglio nazionale dei commercialisti” pubblicato a margine del citato confronto tra Commercialisti e Agenzia delle entrate era stato anche precisato che la fattura elettronica (tipo documento TD1) deve essere emessa esponendo l’IVA (e non in reverse charge).
IVA, ADEMPIMENTI
Fatture elettroniche in valuta
La fatturazione elettronica tra privati – Risposte dell’Agenzia Entrate al Cndcec
Nella risposta 1.11 del documento “Le risposte dell’agenzia delle entrate ai quesiti posti dal consiglio nazionale dei commercialisti” pubblicato a margine del confronto tra Commercialisti e Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2019, l’Agenzia ha precisato che quando l’emittente è un soggetto residente o stabilito in Italia, gli importi vanno esposti in fattura elettronica con valuta euro, in “coerenza” con l’art. 21, comma 4, lett. l), del D.P.R. n. 633/1972.
In altri termini, è vero che nel tracciato xml della FE (B2B/C, come in quello FE PA) all’interno della sezione 2.1 <DatiGenerali> della fattura, è previsto il campo 2.1.1.2 <Divisa> ma se la fattura è emessa da soggetti residenti o stabiliti il codice da inserire in quel campo deve essere obbligatoriamente “EUR”.
Se si volesse inserire nell’XML, per fini gestionali, l’indicazione della controvaluta si potrebbero usare alternativamente:
- i campi opzionali del blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> (il campo <CodiceTipo> si userà per l’indicazione della divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001 e il campo <CodiceValore> si userà per riportare l’importo nella divisa indicata);
- oppure i campi opzionali della sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>
Secondo le indicazioni diffuse da AssoSoftware, (FAQ dell’8 febbraio 2019) se l’imponibile e l’imposta esposti in fattura sono espressi in una valuta diversa dall’Euro, la fattura (seppur regolarmente transitata da SDI) “non è valida e deve essere stornata con una Nota Di Variazione inviata allo SDI, a seguire dovrà essere emessa una nuova fattura in euro”.
IVA, ADEMPIMENTI
L’indicazione della targa veicolo nella fattura elettronica
Già con la Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che tra gli elementi obbligatori della fattura elettronica, con specifico riferimento ai carburanti, non figura la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece era previsto per la “scheda carburante”. La Circolare sottolineava però l’opportunità che tali informazioni, pur se puramente facoltative, potessero essere inserite nei documenti “per le opportune finalità, come ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità”.
In tal senso l’indicazione della targa può essere fornita utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica.
Per i soggetti passivi IVA che utilizzano più di un veicolo riteniamo che l’indicazione della targa in fattura sia l’unica possibilità per poter ricondurre il costo ad un determinato veicolo e quindi procedere alla detrazione dell’IVA ed alla deducibilità del costo secondo le corrette modalità.
Ricordiamo infatti che per il carburante:
- ai fini IVA, la detraibilità dell’imposta è dettata dall’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero:
- 40% dell’IVA per i veicoli ad uso promiscuo;
- 100% dell’IVA per i veicoli ad uso esclusivo.
- ai fini della deducibilità fiscale del costo vanno distinti:
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- veicoli a deducibilità integrale: quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e i veicoli adibiti ad uso pubblico (art. 164, comma 1, lett. a), TUIR);
- veicoli a deducibilità limitata (20%): quelli utilizzati in via “non esclusiva” per l’attività d’impresa;
- veicoli a deducibilità limitata (70%): quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 164, comma 1, lett. b-bis), del TUIR);
- veicoli a deducibilità limitata (80%): quelli utilizzati in via “non esclusiva” per l’attività di agente.
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ADEMPIMENTI
Blockchain e Smart Contract: le definizioni nel Decreto Semplificazioni
D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12
Con la definitiva approvazione e conversione in legge del cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 , convertito in legge n. 12/2019) sono state in parte stabilite le definizioni legali di blockchain, o meglio, delle “tecnologie basate su registri distribuiti” (DLT) e degli smart contract, con le relative linee guida.
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) avrà il compito di individuare gli standard tecnici che tali tecnologie devono possedere per poter essere definite tali.
Lo scopo, nell’era della rivoluzione industriale 4.0, è quello di rendere legalmente riconosciuta la memorizzazione di un documento informatico su blockchain (ovvero su DLT) ed in particolare di dare valore legale alla validazione temporale elettronica.
Le definizioni, in quanto contenute nel decreto Semplificazioni 2019, devono essere considerate Legge ma ad oggi non sono ancora applicabili in quanto mancano le definizioni tecniche.
Sarà compito dell’Agenzia per l’Italia Digitale stabilire quali requisiti concreti debbano avere queste tecnologie per poter rientrare in questa definizione ormai parte del codice civile italiano.
Gli esperti in blockchain del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) potranno essere interpellati per aiutare l’AgID per l’individuazione delle specifiche tecniche.
IMPRESA
Il Cassetto digitale dell’imprenditore
Il Cassetto digitale dell’imprenditore è una piattaforma on-line che consente, ai legali rappresentanti o al titolare d’impresa, l’accesso a informazioni e documenti ufficiali, aggiornati in tempo reale, relativi alla propria impresa.
Sono a disposizione, in modalità completamente gratuita, tramite smartphone, tablet o PC:
- Visure
- Atti e bilanci del Registro Imprese
- Fascicoli dei documenti presentati ai Suap
- Informazioni sulla diffusione territoriale appartenenti alla propria divisione ATECO
- Verifica stato e simulazione calcolo del pagamento del Diritto Annuale alla propria Camera di commercio.
Per accedere al Cassetto digitale dell’imprenditore basta andare su www.impresa.italia.it ed effettuare il login con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o con certificato di autenticazione CNS nel dispositivo di firma digitale.
AGEVOLAZIONI
Agevolazioni su ristrutturazioni, risparmio energetico e mobili: le Guide aggiornate 2019
Agenzia delle Entrate, Guide “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, “Bonus mobili ed elettrodomestici”, “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le versioni aggiornate delle guide “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, “Bonus mobili ed elettrodomestici” e “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”.
Ristrutturazioni edilizie
Anche per il 2019 è prevista la detrazione Irpef del 50% su un tetto massimo di spesa di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare. L’agevolazione è confermata per chi acquista, entro l’anno in corso, un box, un posto auto o una casa in un edificio interamente ristrutturato.
Dal 1° gennaio 2020, a meno che intervenga un’ulteriore proroga, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e il limite massimo di spesa sarà di 48mila euro.
Analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, per gli interventi che comportano un risparmio energetico occorre trasmettere all’Enea una comunicazione dei lavori effettuati, entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione. Per quelli terminati nel 2018, la trasmissione va fatta attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it; per gli interventi del 2019, è in corso di predisposizione un nuovo portale telematico.
Sul sito internet http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/ è disponibile una guida rapida per la trasmissione dei dati, realizzata dall’Enea, con l’elenco degli interventi per i quali è scattato il nuovo obbligo.
Bonus mobili
Confermata per il 2019 anche la detrazione Irpef del 50% per gli acquisti, per un importo massimo di 10mila euro, di nuovi mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile sul quale sono stati effettuati determinati interventi edilizi, ma solo se la ristrutturazione è iniziata a partire dal 1° gennaio 2018.
Il pagamento dei beni può avvenire solo con bonifico o carta di debito o credito. Niente assegni bancari, quindi, né contanti o altri mezzi di pagamento. Se si paga con bonifico, non è necessario utilizzare quello predisposto per le spese di ristrutturazione edilizia, soggetto a ritenuta d’acconto.
Per alcuni elettrodomestici (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici), la novità, in vigore già dall’anno scorso, è l’obbligo di comunicare il loro acquisto all’Enea. Anche per questo nuovo adempimento sul sito dell’ente sono disponibili le informazioni per l’invio della comunicazione.
Efficienza energetica (“ecobonus”)
Proroga al 31 dicembre 2019 anche per le detrazioni Irpef/Ires per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, generalmente confermate nella misura del 65% (l’importo massimo di spesa agevolabile è diverso a seconda del tipo di intervento che si effettua).
Ricordiamo tuttavia che, già dall’anno scorso, la percentuale di detrazione:
- è stata ridotta al 50% per l’acquisto e la posa in opera di finestre, schermature solari e impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- è stata aumentata per le opere sulle parti comuni realizzate in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzate anche alla riduzione del rischio sismico:
- 80%, se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- 85%, se si ottiene la riduzione di due o più classi di rischio sismico.
Sempre dal 1° gennaio 2018, per le caldaie a condensazione, la detrazione:
- non spetta più, se la caldaia ha un’efficienza media stagionale inferiore alla classe A;
- spetta nella misura del 65%, per quelle rientranti almeno in classe A e dotate di sistemi di termoregolazione evoluti;
- diminuisce al 50% per le caldaie in classe A prive di questi sistemi di termoregolazione.
Resta l’obbligo, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, di inviare all’Enea l’attestato di prestazione energetica (Ape) e la scheda informativa.
L’Ape non è richiesto per l’installazione di pannelli solari, per la sostituzione di finestre e di impianti di climatizzazione invernale, per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari.
APPROFONDIMENTI
ASSISTENZA FISCALE
CU 2019: le novità della Certificazione unica per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
L’Agenzia Entrate ha pubblicato i software di compilazione e di controllo della Certificazione Unica 2019, utili per predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2018.
Il software di compilazione, in particolare, permette la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.
Il software di controllo, invece, consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.
Per il periodo d’imposta 2018, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti entro il 1° aprile 2019 (in quanto il 31 marzo cade di domenica), mediante invio postale o consegna diretta, e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro il 7 marzo 2019.
Il termine ultimo per la trasmissione delle certificazioni uniche è stabilito al 31 ottobre solo per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non rilevanti ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, ovvero la Certificazione Unica dei lavoratori autonomi.
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Le novità nel modello 2019 riguardano l’inserimento dei campi dedicati al credito INPS per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).
Sono stati quindi inseriti alcuni campi per l’indicazione del credito riconosciuto dall’INPS a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) previsto dalla legge n. 232/2016.
La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate mensili ventennali. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.
A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto un credito d’imposta annuo.
Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato al mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.
L’INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario nella sua qualità di sostituto d’imposta.
IVA
Spesometro: la comunicazione dei dati fatture per il II semestre 2018
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito nella legge 225/2016, ha modificato l’art. 21 del D.L. n. 78/2010, prevedendo l’obbligo, a partire dal 2017, della comunicazione periodica, per i soggetti passivi IVA, dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali (cosiddetto “Spesometro”).
La scadenza per la trasmissione telematica dei dati del II semestre o del IV trimestre 2018, inizialmente fissata al 28 febbraio 2019, è stata prorogata al 30 aprile 2019.
L’annuncio è stato dato dal sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci, al termine di un tavolo tecnico per superare le criticità relative alla concomitanza delle scadenze fiscali. La misura dovrebbe essere ufficializzata con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del ministero dell’Economia.
Dovranno quindi essere trasmesse entro il 30 aprile:
- i dati delle fatture emesse e ricevute nel II semestre 2018;
- i dati delle fatture emesse e ricevute nel III e IV trimestre 2018 per i soggetti che avessero optato per l’invio trimestrale.
L’invio dei dati prevede che vengano comunicati:
- il numero di partita IVA delle controparti (o il codice fiscale);
- la data e il numero della fattura, bolletta doganale o nota di variazione;
- la base imponibile, l’aliquota e l’imposta;
- la tipologia dell’operazione, nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura, secondo i seguenti codici:
Codice | Tipologia dell’operazione | Note |
N1 | Operazioni escluse | Art. 15 D.P.R. n. 633/1972 |
N2 | Operazioni non soggette | Operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o più presupposti d’imposta, ad esempio prestazioni di servizi extra-UE |
N3 | Operazioni non imponibili | Operazioni tra cui esportazioni o cessione di beni intra-UE |
N4 | Operazioni esenti | Art. 10 D.P.R. n. 633/1972 |
N5 | Regime del margine | Il campo imponibile/importo deve riportare il valore comprensivo di IVA |
N6 | Reverse Charge/Inversione contabile | Operazioni in reverse charge e acquisti intraUE |
N7 | Operazioni con IVA assolta in altro Stato UE |
È stata inoltre reintrodotta la possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo per singole fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro (senza la necessità di trasmettere i dati di ogni singola fattura). In questo caso dovranno essere comunicati la partita IVA del cedente o prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive (e del cessionario o committente per le fatture passive), la data e il numero del documento riepilogativo, l’ammontare imponibile complessivo e l’imposta sulla base dell’aliquota applicata.
A partire dal periodo d’imposta 2019, con l’introduzione della fatture elettronica obbligatoria, non vi sarà più l’obbligo di trasmettere tale comunicazione.
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo: le novità dalla legge di Bilancio 2019
La legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha modificato, con effetti dal 2019, la disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Le principali novità riguardano (per le annualità 2019 e 2020):
- l’ampliamento del novero delle spese ammissibili;
- la misura dell’agevolazione, che ritorna alla doppia aliquota del 25% e del 50%;
- le modalità di calcolo del credito d’imposta;
- la riduzione da 20 a 10 milioni di euro, dell’importo massimo del credito che potrà essere fruito da ciascuna impresa.
Con effetto già dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 sono invece modificate le disposizioni relative agli adempimenti documentali.
Le spese ammissibili
In base alla nuova disciplina, la spesa per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo si dividerà in due tipologie:
- spese per il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.), direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
Anche la categoria delle spese relative alla ricerca commissionata (ricerca extra-muros) viene modificata; saranno agevolabili le spese riconducili a:
- contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
- contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e di PMI innovative, per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non appartengano al medesimo gruppo dell’impresa committente (imprese controllate, controllanti e controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore (si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate ai punti precedenti per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, sempre che non appartengano al medesimo gruppo dell’impresa committente (come sopra precisato).
Resta ferma la regola della riqualificazione in ricerca intra-muros dei contratti di ricerca infra-gruppo, stipulati cioè con altre imprese dello stesso gruppo.
A decorrere dal 2019 sono inclusi tra le spese agevolabili anche costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Stante il principio di omogeneità dei dati da porre a raffronto a partire dal 2019, la media storica di raffronto dovrà essere conseguentemente ricalcolata aggiungendo i costi della specie sostenuti nel triennio 2012-2014.
La doppia aliquota
A decorrere dal 2019 è reintrodotta la differenziazione del beneficio a seconda della tipologia di spese ammissibili. In particolare la percentuale del 50%, applicabile nel 2018 su tutta l’eccedenza agevolabile, viene mantenuta nel 2019 solo per:
- le sole spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato in tali attività di ricerca (nel caso di attività di ricerca e sviluppo intra-muros, svolte internamente all’impresa);
- i soli contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti.
Si applicherà invece l’aliquota del 25% per tutte le altre tipologie di spese ammissibili.
Si ricorda che con riferimento alle competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne, il decreto Dignità ha escluso dal credito d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 14 luglio 2018, le spese per competenze tecniche e privative industriali se l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali, deriva da operazioni intervenute tra imprese appartenenti al medesimo gruppo.
Tale esclusione vale anche per il calcolo dei costi ammissibili per la determinazione della media triennale di raffronto.
Le modalità di calcolo del credito d’imposta
A partire dal periodo d’imposta 2019, il credito d’imposta:
- si applicherà nella misura del 50% sulla parte dell’eccedenza di spese in ricerca e sviluppo rispetto alla media del triennio 2012-2014, proporzionalmente riferibile alle spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti, rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile;
- per la parte residua, si applicherà l’aliquota del 25%.
Il nuovo criterio non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), perché opera direttamente sull’eccedenza agevolabile (differenza tra l’ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota di essa su cui applicare l’aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l’aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile.
La riduzione dell’importo massimo del credito
La Legge di Bilancio 2019 prevede il dimezzamento dell’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascuna impresa, da 20 milioni a 10 milioni di euro.
Resta invece confermata la spesa minima di 30.000 euro.
Adempimenti documentali
Come abbiamo anticipato, già a decorrere dal periodo d’imposta 2018, vengono meglio definiti gli adempimenti formali che le imprese devono rispettare per beneficiare del credito d’imposta. Le precisazioni sono quanto mai utili anche al fine di garantire le stesse imprese beneficiare in caso di eventuali controlli.
L’obbligo della certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), originariamente previsto solo per le imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, viene esteso dal 2018 a tutti i soggetti beneficiari.
Le spese sostenute per adempiere a tale obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di importo concedibile per ciascuna impresa su base annuale.
L’utilizzo in compensazione del credito maturato in un determinato periodo agevolabile potrà avvenire a decorrere dal periodo successivo ma solo successivamente all’emissione della certificazione.
L’impresa è obbligata a predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta. Tale relazione, in caso di attività svolte direttamente dall’impresa, deve essere redatta dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di ricerca commissionata, la redazione della relazione tecnica spetterà invece al soggetto commissionario.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Giovedì 28 febbraio 2019 | Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA (Lipe) | Termine ultimo per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) effettuate nel quarto trimestre del 2018, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA “ | Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. | Telematica |
Giovedì 28 febbraio 2019 | Amministratori di condominio | Termine per la presentazione della comunicazione all’Agenzia Entrate dei dati inerenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condominii nel 2018. | Amministratori di condominio | Telematica |
Giovedì 28 febbraio 2019 | INPS – Regime agevolato | Termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall’anno in corso. | Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario (legge n. 190/2014), esercenti attività di impresa, arti o professioni. | Telematica |
Giovedì 28 febbraio 2019 | Dichiarazioni |
Termine ultimo entro cui gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del SSN devono inviare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle spese sanitarie rimborsate nel 2018 per effetto dei contributi versati dai contribuenti iscritti a tali enti e casse. Entro lo stesso termine i medici veterinari sono tenuti a trasmettere i dati relativi alle spese veterinarie. |
Gli Enti / Casse / società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenzial; I fondi integrativi del SSN che nell’anno precedente hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione all’Anagrafe dei fondi integrativi del SS; Gli altri fondi comunque denominati. Sono obbligati all’invio dei dati relativi alle spese veterinarie gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari |
Telematica |
Giovedì 7 marzo 2019 | Certificazioni | Termine ultimo per effettuare la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi la certificazione unica 2019 (modello CU 2019), riguardanti oltre i redditi di lavoro dipendente e assimilati anche i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell’anno 2018. La trasmissione delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (es. redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730) può avvenire anche oltre il 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770. |
Sostituti d’imposta | Telematica |
Martedì 30 aprile 2019 (*) | Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (Spesometro) | Termine ultimo per l’invio telematico della comunicazione dati (spesometro) riferita al quarto trimestre 2018/secondo semestre 2018. | Soggetti passivi IVA, con alcune eccezioni. | Telematica |
Martedì 30 aprile 2019 (*) | Comunicazione dati fatture estere (Esterometro) | Invio della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) riferito al mese di gennaio. Vanno trasmessi con modalità telematica i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. | Soggetti IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. | Telematica |
(*) La scadenza per la trasmissione telematica dei dati inizialmente fissata al 28 febbraio 2019, è stata prorogata al 30 aprile 2019. Il rinvio, annunciato dal sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci, dovrebbe essere ufficializzato con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del ministero dell’Economia. |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 18/02/2019
Studio Mattonai