Scade il 28 febbraio 2019 il termine per l’invio (trasmissione esclusivamente telematica) della prima comunicazione delle operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “Esterometro”. Si tratta della nuova comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, contenente i dati delle operazioni attive e passive intercorse tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia e soggetti esteri (UE o Extra UE).
La comunicazione deve essere trasmessa per le operazioni non documentate da fatture elettroniche o bollette doganali; in questi casi, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha già a disposizione i dati di tali operazioni.
L’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce che: “I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.”
L’adempimento è svincolato da soglie quantitative o qualitative e non sostituisce, ma si aggiunge, all’invio degli elenchi Intrastat. |
Sono obbligati all’invio dell’esterometro i “soggetti residenti o stabiliti (modifica introdotta dal D.L. n. 119/2018) nel territorio dello Stato”, ad esclusione dei contribuenti in regime di vantaggio, in regime forfettario, i produttori agricoli in esonero e i contribuenti soggetti all’invio dei dati Tessera Sanitaria.
L’adempimento ha scadenza mensile e deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo:
- alla data di emissione per le fatture emesse;
- alla data di ricezione per le fatture estere ricevute.
Qualora gli scambi siano stati documentati tramite bolletta doganale o fattura elettronica emessa o ricevuta, l’obbligo si intende assolto.
Per emettere fattura elettronica nei confronti di un cliente estero occorre inviare al Sistema di Interscambio la fattura in formato XML con indicazione dei dati anagrafici e del codice destinatario identificato con XXXXXXX.
Il cliente estero non riceverà la fattura per mezzo dell’Agenzia Entrate e sarà quindi onere del fornitore recapitare la fattura tramite i consueti metodi di invio.
Nell’area riservata dell’Agenzia Entrate denominata “Fatture e Corrispettivi” è possibile consultare i dati delle fatture transfrontaliere, avendo così certezza di non dover adempiere al nuovo obbligo per le fatture già inviate al SdI.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 stabilisce che:
“Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l’operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota IVA applicata;
- l’imposta;
- ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione”.
In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pari a 2 euro per ogni fattura con un massimo di 1.000 euro a trimestre. È prevista una riduzione pari alla metà della sanzione se la regolarizzazione della violazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione.
Tabelle di sintesi:
FATTURE RICEVUTE
Intrastat | Esterometro | |
Fattura acquisto servizi UE | SI* | SI |
Fattura acquisto servizi extraUE | Non vi è obbligo | SI |
Fattura acquisto beni UE | SI* | SI |
Fattura acquisto beni extraUE (presenza di bolla doganale) | Non vi è obbligo | Esonero |
FATTURE EMESSE
Intrastat | Esterometro | |
Fattura cessione servizi UE | SI* | SI |
Fattura elettronica cessione servizi UE | SI* | Esonero |
Fattura cessione servizi extraUE | Non vi è obbligo | SI |
Fattura elettronica cessione servizi extraUE | Non vi è obbligo | Esonero |
Fattura cessione beni UE | SI* | SI |
Fattura elettronica cessione beni UE | SI* | Esonero |
Fattura cessione beni extraUE (presenza di bolla doganale) | Non vi è obbligo | Esonero |
Fattura elettronica cessione beni extraUE | Non vi è obbligo | Esonero |
* Ricordiamo che i modelli Intrastat vanno compilati e trasmessi, con gli esoneri e le tempistiche del caso, come da seguente prospetto.
Tipologia di operazione | Modello Intastat | Operazioni trimestri precedenti | Periodicità di presentazione (invio entro il giorno 25 del mese successivo) |
Cessioni Intra UE | Intra 1 bis | > 50.000 euro | Mensile |
≤ 50.000 euro | Trimestrale | ||
Acquisti Intra UE | Intra 2 bis | ≥ 200.000 | Mensile |
< 200.000 | Non vi è obbligo | ||
Prestazione rese a soggetti UE | Intra 1 quater | > 50.000 euro | Mensile |
≤ 50.000 euro | Trimestrale | ||
Prestazioni ricevute da soggetti UE | Intra 2 quater | ≥ 100.000 | Mensile |
< 100.000 | Non vi è obbligo |
COMUNICAZIONI IMPORTANTI:
Per i Clienti dello Studio che ci hanno affidato il servizio di tenuta della contabilità o hanno contabilità interna con l’utilizzo del ns. programma tramite Team Portal Come abbiamo evidenziato, l’ “esterometro” è un adempimento mensile, anche per i contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente. Chiediamo ai Clienti interessati di trasmetterci copia dei documenti esteri (che non siano documentati da fattura elettronica o bolla doganale) entro i primi 10 giorni di ciascun mese successivo a quello di competenza (emissione o ricezione). |
Per i Clienti dello Studio che NON ci hanno affidato il servizio di tenuta della contabilità Per la complessità delle elaborazioni richieste il nostro Studio non può predisporre la comunicazione per i Clienti che non ci hanno affidato anche la tenuta della contabilità. Possiamo tuttavia, in qualità di intermediari abilitati, occuparci dell’invio telematico della comunicazione già predisposta con file conforme. In questi casi però, si è talvolta verificato che i file ricevuti non superino al primo tentativo il controllo preventivo informatico delle procedure di trasmissione (perché contenenti errori di contenuto e/o impostazione). Si rende pertanto necessario precorrere i tempi anticipando l’invio: chiediamo ai Clienti interessati di trasmetterci i tracciati record entro il giorno 20 di ciascun mese successivo a quello di competenza (emissione o ricezione). Unicamente per i tracciati record ricevuti entro tale data lo Studio può assumersi l’impegno alla trasmissione entro la scadenza. |
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Tratto da My Solution
Bientina lì, 11/02/2019
Studio Mattonai