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Fatturazione elettronica ASD

Nell’ultimo mese si è scritto molto in merito alla gestione delle fatture elettroniche per le ASD che hanno optato per la legge 398 del ’91. Alcuni commentatori hanno persino visto in una semplificazione del legislatore una penalizzazione per questi enti. Ma procediamo per gradi.
Nella prima stesura del D.L. n.119, del 23 ottobre 2018, nessuna disposizione interessava espressamente il mondo non profit. Tuttavia, nelle versioni successive, con particolare riferimento all’art. 10 del D.L. n. 119/2018, sono emersi dei dubbi operativi, fino alla stesura definitiva della “Legge di Bilancio 2019” approvata il 30 dicembre 2018, che prevede, nell’ambito degli obblighi di fatturazione elettronica in capo ai soggetti non profit, le seguenti disposizioni attualmente vigenti (a partire dal 1° gennaio 2019):

«Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.»”.

Prima di entrare nei dettagli operativi derivanti dalla normativa, teniamo a sottolineare due aspetti che lo Studio ha sempre sostenuto come interpretazione plausibile e che oggi trovano conferma in quanto chiarito nel recente confronto tra CNDCEC e Agenzia delle entrate, del 15 gennaio 2019:

  1. Da un punto di vista IVA, nulla cambia. La fattura, anche se emessa dal committente/cessionario verso se stesso per conto della ASD che ha optato per la legge 398/91 e che nel precedente periodo di imposta ha conseguito proventi commerciali superiori a 65.000 euro, esporrà imponibile ed IVA ordinaria.
  2. Non è vietato alle ASD o agli Enti che hanno optato per la legge 398/91 di non avvalersi del meccanismo di fatturazione effettuata dai committenti/cessionari per loro conto, decidendo pertanto di emettere in proprio fattura elettronica, anche se non obbligati dalla norma.

Partendo dall’assunto che il legislatore ha introdotto tali modifiche in sede di conversione del testo definitivo rispetto alla prima versione al fine di agevolare il mondo del non profit e non per penalizzarlo, troviamo altresì condivisibile il chiarimento dell’Agenzia delle entrate che qualora questo meccanismo di fatturazione invertito possa “causare fastidio”, rendendo ancora più difficile per i soggetti non profit ottenere sostegni economici, l’ente interessato possa  rinunciarvi visto che l’ aspetto più importante è l’emissione della fattura elettronica e non chi la emette.
Per completezza, visto i riferimenti iniziali alle prime stesure del D.L. n. 119/2018, nel testo definitivo è stato abrogato il comma 02 dell’art.10 (del D.L. n. 119/2018,) , ovvero l’obbligo generico di fatturazione e registrazione relativo a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo ai cessionari.
Ricordiamo che per le ASD, che hanno optato per la Legge n.398/’91 e che non superano la soglia dei ricavi commerciali di Euro 65.000 non sussiste l’obbligo per la fatturazione elettroniche, pertanto l’emissione delle fatture attive (ovvero quelle relative ai proventi commerciali) continuerà ad essere effettuata in analogico (cartaceo). Evidenziamo inoltre che non è ancora certo come dovranno comportarsi questi soggetti in caso di superamento della soglia nel corso dell’anno. Il dubbio è se restano esonerati fino alla fine dell’esercizio. A nostro avviso, pur auspicando un chiarimento, la risposta è “sì”, l’obbligo di fatturazione elettronica (in capo al cessionario o committente) scatta dall’esercizio successivo.
Tuttavia suggeriamo a tutti gli enti (sopra o sotto soglia dei 65.000 Euro di attività commerciali) titolari di partita iva, di fare la fattura elettronica, visto che comunque dovranno anche gestire il ciclo passivo delle fatture.
Qualora invece la fattura elettronica debba essere emessa dal committente/cessionario, in cosa consiste l’operatività prevista dall’attuale norma?

  • Tipo di documento -> Fattura Elettronica (TD01fattura ordinaria);

N.B: mai usare per fare la fattura il codice TD20, poiché tale codice è riservato al solo caso di autofattura “denuncia”, dovuto alla mancata ricezione di regolare fattura da parte di un proprio fornitore.

  • Cedente/Prestatore -> si inseriscono tutti i dati della ASD (fornitore per chi predispone la fattura);
  • Committente/Cessionario -> devono essere indicati i dati relativi al soggetto cui la fattura è destinata (il cliente), che in questa fattispecie sarà anche il medesimo soggetto che sta predisponendo la fattura per conto dell’Ente;
  • Soggetto Emittente IMPORTANTE -> essendo una fattura emessa per conto terzi, occorrerà riempire anche questo campo. Questa sezione, che normalmente non viene utilizzata, segnala che la fattura è stata emessa dal cessionario/committente, anziché dal cedente/prestatore.
  • Recapito del Documento -> la trasmissione ed acquisizione del documento e-fattura da parte del Sistema di Interscambio è ovviamente effettuata da parte del cessionario/committente, che è altresì obbligato a consegnarne una copia analogica all’Ente, che provvederà a contabilizzarla tra le fatture emesse e a liquidare l’IVA secondo le specifiche regole di settore, applicando pertanto le percentuali di forfetizzazione previste. Ricordiamo che l’Ente deve quindi fornire il canale informatico di ricezione (pec o codice destinatario) e deve assicurarsi, essendo obbligato per legge, che il documento sia transitato nello SDI (sistema di interscambio). Una modalità di controllo è l’accesso nell’area riservatadi Fatture e Corrispettivi dove l’Ente troverà il documento tra le proprie fatture emesse.

Attenzione!
L’Ente riceverà la e-fattura tramite canale digitale come se si trattasse di un acquisto, ma resta un documento attivo che non va confusa con le fatture di acquisto.
L’Ente non riceverà telematicamente il documento nel caso in cui il cessionario/committente abbia pre-registrato in piattaforma Fatture e Corrispettivi il proprio recapito preferenziale. In questo caso, infatti, l’indicazione dell’indirizzo preferenziale prevarrà su ogni diversa indicazione espressa in fattura, pertanto la fattura “partirà” ed “arriverà” sempre sul canale dell’emittente e non dell’Ente.
 
 
Bientina lì, 25/01/2019
Studio Mattonai

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