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Formazione 4.0: gli ultimi chiarimenti del Mise

La formazione 4.0 vedrà la luce anche nel 2019. La Legge di Bilancio approvata a Dicembre dall’esecutivo Conte ha infatti prorogato l’agevolazione anche per il periodo d’imposta 2019.
Il bonus formazione 4.0 è stato introdotto dalla precedente Legge di Bilancio, ovvero quella del  2018 e precisamente con la Legge n.205 del 27 dicembre 2017, articolo 1 – Comma 46 e 56.
Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2018, aveva trovato i primi chiarimenti applicativi con la Circolare 3 dicembre 2018, n. 412088 del Mise.
Se nel 2018, la misura di favore attribuiva un credito d’imposta pari al 40% delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, con la proroga al 2019 del beneficio fiscale qualcosa è cambiato. Le percentuali del credito per la formazione 4.0 sono state variate, infatti, a seconda della dimensione dell’impresa: dal 1° gennaio 2019 la misura del credito viene incrementata al 50% per le micro e piccole imprese, rimane al 40% per le medie imprese e scende al 30% per le grandi imprese.
Quali sono le novità?
La novità introdotto dalla Legge di Bilancio nella disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in iniziative di formazione del personale dipendente dispone:

  • la proroga del bonus per la formazione 4.0 è ammessa anche per il 2019;
  • la ridefinizione delle misure per la determinazione del credito d’imposta e delle percentuali di spesa ammessa.
  • 50% per le piccole imprese, con tetto di spesa annuo pari a 300 mila euro;
  • 40% nei confronti delle medie aziende, entro un limite massimo di spesa annuale di 300 mila euro;
  • 30% per le grandi imprese, nel limite massimo di spese annuali di 200 mila euro.

Quali sono le spese ammesse?
Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze e conoscenze in campo tecnologico e digitale.
Ad esempio:

  • Big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata (RA);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva;
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Inoltre, la Circolare del Mise chiarisce che sono ammissibili anche le attività svolte attraverso corsi e lezioni “on line” o “e-learning”.
Il credito d’imposta per la formazione 4.0 è cumulabile con altre incentivi alla formazione, secondo quanto disposto dall’art.8 del decreto attuativo, aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto della misura massima degli aiuti disposti dal regolamento (UE) n. 651/2014. La circolare MISE di dicembre 2018 è intervenuta a tal proposito e ha chiarito che il credito d’imposta è cumulabile senza limitazioni con i contributi ricevuti dall’impresa per i Piani formativi finanziati dai “Fondi interprofessionali” che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente che partecipa alle attività di formazione.
Infine, come indicato nella circolare del Mise, se il credito d’imposta “formazione 4.0” interessi personale dipendente in relazione al quale l’impresa benefici anche di altri aiuti concessi per finalità diverse, il calcolo del beneficio spettante deve essere effettuato assumendo la retribuzione lorda maturata in relazione alle ore o alle giornate di formazione, al netto della quota di retribuzione coperta dall’aiuto all’assunzione.
 
 
Bientina lì, 23/01/2019
Studio Mattonai

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