DICHIARAZIONI
Approvati i modelli 730, CU, 770, Cupe, Iva e Iva 74 bis: le novità di quest’anno
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2019, n. 10652/2019; Provvedimento 15 gennaio 2019, n. 10656/2019; Provvedimento 15 gennaio 2019, n. 10659/2019; Provvedimento 15 gennaio 2019, n. 10663/2019; Provvedimento 15 gennaio 2019, n. 10664/2019; Provvedimento 15 gennaio 2019, n.10665/2019
Sono stati approvati i modelli 2019 (periodo d’imposta 2018) delle dichiarazioni 730, Certificazione unica, 770,Cupe, Iva e Iva 74 bis, con le relative istruzioni.
Riportiamo in sintesi le principali novità di quest’anno:
Modello 730/2019 –Sono state introdotte le detrazioni d’imposta per le spese per l’abbonamento al trasposto pubblico, per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi stipulati per unità immobiliari a uso abitativo, le nuove riduzioni d’imposta per gli strumenti e gli ausili in caso di disturbi dell’apprendimento, (DSA), per la sistemazione a verde di aree private e per gli interventi su parti comuni condominiali finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato inoltre che per la fruizione delle agevolazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico è necessario comunicare all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).
Modello Iva/2019 – È stato inserito un rigo (VA16) per i soggetti che dal 1° gennaio 2019 parteciperanno a un gruppo Iva (artt. 70-bis e ss. del D.P.R. n. 633/1972). I contribuenti interessati dovranno barrare la casella per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente l’ingresso nel Gruppo. È stato inoltre inserito il campo 2 del rigo VX2, dove indicare la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all’ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al gruppo dal 1° gennaio 2019.
È stata infine inserita la casella 3 nel rigo VO34 per i contribuenti che nel corso del 2015 avevano optato per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio previsto dal D.L. n. 98/2011, e che dal 2018 hanno revocato la scelta accedendo al regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014.
Certificazione Unica 2019 – Sono stati inseriti alcuni campi per l’indicazione del credito riconosciuto dall’Inps a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. A.P.E.) previsto dalla legge n. 232/2016.
È stata inoltre introdotta una nuova sezione per individuare alcune tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale diverso rispetto a quello previdenziale.
Modelli 770 e Cupe – Tra le principali modifiche l’equiparazione del trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa.
È stato, inoltre, previsto un nuovo prospetto per gestire il regime fiscale dei proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme peer to peer lending) e per i prestiti finalizzati al finanziamento ed al sostegno di attività di interesse generale (Social Lending).
DICHIARAZIONI
730 precompilato: invio spese sanitarie 2018 in scadenza al 31 gennaio
Per la predisposizione del 730 precompilato, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia Entrate le informazioni concernenti le spese sostenute per le prestazioni sanitarie. A tal fine, le strutture sanitarie ed i medici devono trasmettere al STS, entro il 31 gennaio 2019, i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2018 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
La comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire da parte dei seguenti soggetti:
- iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
- farmacie (pubbliche e private);
- strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;
- strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN;
- esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco;
- parafarmacie;
- psicologi;
- infermieri;
- ostetriche/i;
- tecnici sanitari di radiologia medica;
- ottici;
- veterinari.
La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata, direttamente dall’interessato o tramite intermediario incaricato (es: commercialista, CAF, ecc.).
SOCIETÀ
Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari entro il 31 gennaio
Si ricorda che il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.
Per le registrazioni relative al 2017 il termine per la stampa dei registri è quindi fissato:
- al 31 gennaio 2019 (tre mesi dopo il 31 ottobre 2018) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01 – 31/12);
- per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso dal 31 ottobre, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall’invio del loro relativo modello unico.
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IMPOSTA DI BOLLO
Bollo su fattura elettronica: pagamento trimestrale e solo con accesso a “Fatture e Corrispettivi”
D.M. 28 dicembre 2018 (dm002018122800r01)
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018 concernente le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Dal 1° gennaio 2019 il versamento dell’imposta di bollo non dovrà più essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma con periodicità trimestrale, entro il giorno 20 del primo mese successivo a ciascun trimestre solare.
L’Agenzia entrate determinerà l’ammontare dovuto da ciascun soggetto passivo sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio e lo comunicherà nell’area riservata all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Il pagamento potrà essere effettuato direttamente dal portale “Fatture e Corrispettivi” con addebito su conto corrente bancario o postale, o utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia entrate.
Il nuovo adempimento conferma la necessità, per chi non lo avesse già fatto, di attivarsi per accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” tramite le credenziali Fisconline o Entratel, un identificativo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o la Carta nazionale dei servizi.
Riassumiamo le fattispecie che comportano l’obbligo:
Tipologia di operazione | Bollo |
Operazione fuori campo IVA | SI |
Operazione assoggettata ad IVA | NO |
Operazione esente | SI |
Operazione in Reverse Charge | NO |
Operazioni escluse | SI |
Operazioni con IVA assolta con regimi particolari | NO |
Cessioni comunitarie di merci | NO |
Esportazioni e operazioni assimilate | NO |
Cessioni verso esportatori abituali | SI |
Fatture emesse da contribuenti minimi/forfettari | SI |
Servizi internazionali di trasporto di merci in export | NO |
Servizi internazionali di trasporto di persone/beni in transito | SI |
Sono esclusi dal bollo i documenti di importo inferiore a 77,47 euro.
Anche quando le fatture presentano contemporaneamente importi assoggettati ad IVA e importi non assoggettati, se quest’ultimo è superiore a 77,47, euro la marca da bollo va applicata (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 3 luglio 2001 n. 98/E).
AGEVOLAZIONI
Bonus edilizi e bonus “verde”prorogati per il 2019
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 67 (l0002018123000145an0001ac067a)
La legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 67, legge n. 145/2018), ha prorogato al 31 dicembre 2019 tutte le detrazioni IRPEF previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, nonché i cosiddetti “bonus mobili ed elettrodomestici” e “bonus verde”.
Da ricordare che entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE).
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AGEVOLAZIONI
Entro il 31 gennaio la presentazione della dichiarazione sostitutiva per il Bonus pubblicità
L’Agenzia Entrate ha reso noto che è disponibile, fino al 31 gennaio 2019, la procedura web per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari incrementali realizzati nel 2018.
L’agevolazione fiscale, nella forma di credito di imposta, è dedicata ai soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Gli operatori economici, che hanno presentato per il 2018 la comunicazione per l’accesso al bonus e che sono presenti nell’elenco pubblicato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, trovano le funzionalità per inviare la dichiarazione nell’area riservata.
LOCAZIONI
Affitti brevi: comunicazione alla Questura obbligatoria entro 24 ore
Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.
Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare. Entro le 24 ore successive all’arrivo, i gestori devono comunicare alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate.
Il recente Decreto Sicurezza (D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, come convertito in legge n. 132/2018) in vigore dal 4 dicembre 2018, ha previsto che gli obblighi sopra ricordati si applichino anche ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. La comunicazione va effettuata tramite il “Portale Alloggiati Web” della Polizia di Stato; la violazione è punita con l’arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro.
Precisiamo che l’obbligo non vige per i contratti di affitto registrati (di lunga durata) perché in quei casi l’adempimento si intende assolto con la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate.
IRPEF
Le nuove tabelle Aci per la determinazione dei fringe benefit 2019
Agenzia delle Entrate, Comunicato 20 dicembre 2018
Sono state pubblicate nel supplemento ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018 le tabelle nazionali per il periodo d’imposta 2019 dei costi chilometrici per autoveicoli e motocicli, elaborate e valide per tutto il 2019 al fine di determinare il compenso in natura per i veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo.
Le tabelle, elaborate dall’Aci, tengono conto dei costi di esercizio del mezzo e della sua progressiva usura, come previsto dalla normativa vigente (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 314/1997).
Le tabelle in tutto sono 9 e si riferiscono alle seguenti categorie:
- autoveicoli a benzina in produzione;
- autoveicoli a gasolio in produzione;
- autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano in produzione;
- autoveicoli elettrici e ibridi in produzione;
- autoveicoli a benzina fuori produzione;
- autoveicoli a gasolio fuori produzione;
- autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano fuori produzione;
- autoveicoli elettrici e ibridi fuori produzione;
- motoveicoli.
I valori riportati nelle tabelle si utilizzano per quantificare forfetariamente l’importo della remunerazione aggiuntiva del dipendente che può utilizzare il veicolo aziendale anche per fini privati.
Le tabelle sono utili anche per calcolare i rimborsi a dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio mezzo a favore dell’azienda.
PROCEDURE CONCORSUALI
Approvato il Codice della crisi d’impresa: previsti nuovi limiti per l’organo di controllo nelle Srl
Il Consiglio dei Ministri riunitosi il 10 gennaio 2019 ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.
Tra le principali novità del provvedimento, l’introduzione di un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori, e la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, in caso di superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
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APPROFONDIMENTI
SOCIETÀ
Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari
Si ricorda che il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.
Per le registrazioni relative al 2017 il termine per la stampa dei registri è fissato:
- al 31 gennaio 2019 (tre mesi dopo il 31 ottobre 2018) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01 – 31/12);
- per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso dal 31 ottobre, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall’invio del loro relativo modello unico.
La norma (art. 7, comma 4 ter , D.L. n. 357/1994) del prevede inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati devono risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.
Per quanto riguarda il registro beni ammortizzabili, l’art. 16 del D.P.R. n. 600/1973 impone come termine di predisposizione e stampa, quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, quindi per l’anno 2018 entro il 31 ottobre 2019.
Con riferimento al libro inventari, si ricorda che entro la scadenza dovrà essere non solo stampato, ma anche firmato dall’imprenditore e/o legale rappresentante, pena, nei casi più gravi, “l’invalidazione della contabilità”.
Le scritture possono essere tenute usando libri rilegati, a fogli singoli o a modulo continuo:
- nei libri o scritture a modulo continuo o a fogli singoli la denominazione o la partita IVA dell’impresa e il tipo di libro vanno riportati su tutte le pagine;
- nei libri rilegati i dati sopra citati vanno riportati solo sulla copertina del libro.
La numerazione è eseguita per facciata utilizzabile, le facciate non numerate devono essere annullate.
Per il libro giornale ed il libro inventari, la numerazione delle pagine deve effettuarsi prima della loro utilizzazione e per ciascun anno, con l’indicazione pagina per pagina dell’anno cui si riferisce. L’anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa della pagina.
Qualora si eserciti la facoltà di vidimare i libri (l’obbligo di vidimazione iniziale è stato soppresso ma resta la facoltà), la numerazione è progressiva per anno, con l’indicazione dell’anno in cui è effettuata la bollatura (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 92/E del 22 ottobre 2001).
Per i soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l’imposta di bollo è pari a euro 32,00 ogni 100 pagine o frazione.
I soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:
- gli imprenditori individuali;
- le società di persone;
- le società cooperative;
- le mutue assicuratrici;
- i G.E.I.E.;
- i consorzi di cui all’art. 2612 c.c.;
- le società estere;
- le associazioni e fondazioni;
- gli enti morali.
Per i soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l’imposta di bollo è pari a euro 16,00 ogni 100 pagine o frazione.
I soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:
- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
- le sedi secondarie di società estere;
- i consorzi ed aziende di enti locali;
- gli enti pubblici.
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere assolto mediante:
- applicazione di marche da bollo nell’ultima pagina numerata;
- versamento con mod. F23, con codice tributo 458T.
In ogni caso, l’imposta di bollo deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso.
Sono esenti dall’imposta di bollo:
- le Cooperative edilizie; occorre indicare sul libro il titolo di esenzione: art. 66, commi 6 bis e 6 ter , D.L. n. 331/1993, convertito con legge n. 427/1993;
- le O.N.L.U.S. – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 17, D.Lgs. n. 460/1997);
- le cooperative sociali, che devono però indicare il numero di iscrizione nell’albo delle cooperative;
- società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute dal CONI.
AGEVOLAZIONI
I Bonus edilizi per il 2019
La legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 67, legge n. 145/2018), ha prorogato al 31 dicembre 2019 tutte le detrazioni IRPEF previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, nonché i cosiddetti “bonus mobili ed elettrodomestici” e “bonus verde”.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio
Per le spese di recupero del patrimonio edilizio che saranno sostenute fino al 31 dicembre 2019, è quindi confermata la detrazione IRPEF del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Interventi di riqualificazione energetica
Per le spese di riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2019, è confermata la detrazione Irpef/Ires del 65% che si riduce al 50% per le spese sostenute relative agli interventi di:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione. Se, invece, oltre ad essere in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.).
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
cogliamo l’occasione per ricordare che entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE)
Interventi condominiali
Restano confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per gli interventi di tipo condominiale, per le spese di riqualificazione energetica sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
“Bonus mobili ed elettrodomestici” e “bonus verde”
Prorogati al 31 dicembre 2019 anche:
- il “bonus mobili ed elettrodomestici” che prevede una detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sostengono spese per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), per un importo complessivo di spesa non superiore ad 10.000 euro;
- il “bonus verde” che prevede una detrazione IRPEF del 36% su una spesa massima di 5.000 euro sulle spese sostenute e documentate dal proprietario o dal detentore di un’unità immobiliare ad uso abitativo sulla quale sono effettuati interventi riguardanti:
- la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
PROCEDURE CONCORSUALI
Le novità del nuovo Codice della crisi d’impresa
Il Consiglio dei Ministri riunitosi il 10 gennaio 2019 ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.
Tra le principali novità, come evidenziate dal Governo:
- si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
- si introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
- si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
- si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
- si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
- si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
- si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
- si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.
Una delle principali novità riguarda la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, che diventa obbligatoria quando la società:
- sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- abbia superato per due esercizi consecutivialmeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei limiti indicati.
Le nuove norme entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le società avranno 9 mesi di tempo dall’entrata in vigore delle stesse per adeguare, ove necessario, l’atto costitutivo o lo statuto. Ipotizzando la pubblicazione del decreto in G.U. nel mese di febbraio gli statuti dovranno quindi essere modificati entro il dicembre 2019.
Fino alla scadenza dell’obbligo per le modifiche viene previsto che le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo o statuto conservino la loro efficacia anche se non sono conformi alle nuove regole.
nel caso, piuttosto frequente, in cui lo statuto preveda che la nomina dell’organo di controllo o del revisore avvenga “nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria” o espressioni analoghe, le modifiche potrebbero non essere necessarie, essendo l’atto costitutivo e statuto già in linea con le nuove regole.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Martedì 29 gennaio 2019 | MODELLO REDDITI/IRAP – Ravvedimento | Termine ultimo per ravvedere l’omessa presentazione dei Modelli REDDITI/IRAP scaduta il 31/10/2018 con riduzione della sanzione ad 1/10 oppure per integrare la dichiarazione presentata nel termine ordinario con riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo. | Soggetti che hanno omesso/presentato tardivamente la dichiarazione dei redditi. | Telematica |
Giovedì 31 gennaio 2019 | Libri contabili | Termine per la stampa del libro giornale, mastro e inventari, registri IVA e registro dei beni ammortizzabili (anno 2017). | Imprese individuali, società di persone e soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l’anno solare. | |
Giovedì 31 gennaio 2019 | Trasmissione spese al sistema tessera sanitaria | Farmacie, strutture sanitarie pubbliche/private accreditate e non accreditate, medici iscritti all’albo dei chirurghi, odontoiatri, esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco, psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari devono trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel 2018. | Operatori sanitari | Telematica |
Giovedì 28 febbraio 2019 | Comunicazione dati fatture emesse e ricevute – Spesometro | Termine ultimo per l’invio telematico della comunicazione dati “spesometro” riferita al secondo semestre 2018/quarto trimestre 2018. | Soggetti passivi IVA (con alcune esclusioni) | Telematica |
Giovedì 28 febbraio 2019 | Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – Lipe | Termine ultimo, per i soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto, per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre del 2018, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA “ | Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. | Telematica |
Giovedì 28 febbraio 2019 | Comunicazione dati fatture estere – Esterometro | Invio della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) riferito al mese di gennaio. Vanno trasmessi con modalità telematica i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. | Soggetti IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica | Telematica |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 21/01/2019
Studio Mattonai