MANOVRA 2019
Il nuovo regime forfettario nella legge di Bilancio 2019
Legge 30 dicembre 2018, n. 145
La legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso e in vigore dal 1° gennaio 2019 – prevede importanti novità fiscali tra cui l’introduzione di una flat tax al 15% (al 5% per le nuove attività) per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi fino a 65mila euro.
Il regime forfettario riservato a tali soggetti viene pertanto ridisegnato, a decorrere dal 2019, nel seguente modo:
- è stata ampliata a 65.000 euro la soglia dei ricavi/compensi massimi per poter accedere al regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014;
- sono state rimosse le soglie del lavoro dipendente e degli acquisti di beni strumentali;
- per chi supera la soglia dei 65.000 euro e fino a 100.000 euro, è applicabile, a partire dal 2020, un’imposta sostitutiva pari al 20%;
- sono state integrate alcune cause di esclusione dal regime:
- è escluso chi controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;
- non può accedere chi esercita l’attività d’impresa o lavoro autonomo prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Nella sezione Approfondimenti una prima sintesi delle principali novità fiscali.
Vedi l’Approfondimento
IVA, ADEMPIMENTI
L’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio: chiarimenti anche per i commercianti al minuto
Agenzia delle Entrate, FAQ Fatturazione elettronica
A seguito dell’introduzione, dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate pubblica le risposte ai dubbi più frequenti di operatori e contribuenti nella sezione Faq del proprio sito.
È stato innanzitutto reso noto che tutte le fatture emesse dal 1° gennaio dovranno essere trasmesse in formato elettronico tramite il Sistema d’Interscambio. Per le fatture “a cavallo d’anno” diventa quindi fondamentale la verifica del momento di effettuazione dell’operazione che per le cessioni di beni immobili coincide con il momento di stipula del rogito, per i beni mobili con la spedizione o consegna dei beni e per le prestazioni di servizi con il momento del pagamento del corrispettivo, anche se parziale.
Si ricorda che l’IVA derivante da fatture ricevute in gennaio 2019, ma riferite ad operazioni 2018, è detraibile nella liquidazione di gennaio e non in quella di dicembre 2018.
L’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che i commercianti al minuto non sono obbligati all’emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, perché certificano le operazioni tramite scontrino o ricevuta fiscale.
Essendo prevista la possibilità, per i primi sei mesi del 2019, di trasmettere al SdI, entro il termine per la liquidazione dell’IVA, il commerciante, qualora gli venga richiesta fattura, può alternativamente:
- emettere scontrino o ricevuta fiscale, scorporare poi l’importo dal totale dei corrispettivi ed emettere fattura differita;
- emettere fattura immediata entro il termine di liquidazione dell’IVA, emettendo, al momento di effettuazione dell’operazione un documento di quietanza dell’operazione.
IVA, ADEMPIMENTI
Dal 1° gennaio addio alle schede carburante
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, il 31 dicembre 2018 è stato il giorno di addio alla scheda carburante. Dal 1° gennaio 2019, infatti, ai fini della detraibilità dell’IVA, la cessione di carburante nei confronti delle partite Iva dovrà essere documentata da fattura elettronica.
Ai fini della deducibilità del costo, inoltre, già dal 1° luglio 2018, il pagamento del carburante deve avvenire obbligatoriamente tramite mezzi di pagamento tracciabili (bancomat, carta di credito, assegno, ecc.).
In sintesi, per accedere alla detrazione dell’IVA e alla deduzione dei costi in questione non sono in alcun modo più ammessi i pagamenti effettuati con denaro contante e occorrerà ricevere fattura in formato XML tramite il SdI.
IVA, ADEMPIMENTI
Fattura elettronica, nuove modalità per il pagamento dell’imposta di bollo
D.M. 28 dicembre 2018
Con il D.M. 28 dicembre 2018 sono state stabilite nuove modalità di pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Il provvedimento dispone in particolare che:
- il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- l’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);
- gli interessati potranno pagare l’imposta di bollo mediante il servizio presente in un’area riservata del sito dell’Agenzia, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa;
- le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto in commento.
IVA, ADEMPIMENTI
Il nuovo “esterometro”
A partire dal 2019 i soggetti IVA residenti sono obbligati a trasmettere le informazioni riguardanti le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° gennaio verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. In particolare devono essere comunicati:
- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l’operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, in quanto i dati di queste operazioni sono già in possesso dell’Agenzia Entrate.
La trasmissione telematica ha cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva.
I soggetti residenti esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica sono altresì esonerati dall’obbligo di trasmissione dell’esterometro.
VERSAMENTI
Interessi legali allo 0,8% dal 1° gennaio 2019
D.M. 12 dicembre 2018; Decreto 19 dicembre 2018
Dal 1° gennaio 2019 il tasso di interesse legale, che per un anno è rimasto allo 0,3%, aumenterà allo 0,8%.
La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:
- in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari allo 0,3%, fino al 31 dicembre 2018 e allo 0,8% dall’1° gennaio 2019 e fino al giorno del ravvedimento;
- in caso di rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (Agenzia delle Entrate, Circolare 21 giugno 2011, n. 28/E).
Nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2018 è stato inoltre pubblicato il Decreto 19 dicembre 2018 con i nuovi Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,8% per cento, da applicare agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019:
Età del beneficiario (anni compiuti) |
Coefficiente |
da 0 a 20 | 118,75 |
da 21 a 30 | 112,50 |
da 31 a 40 | 106,25 |
da 41 a 45 | 100,00 |
da 46 a 50 | 93,75 |
da 51 a 53 | 87,50 |
da 54 a 56 | 81,25 |
da 57 a 60 | 75,00 |
da 61 a 63 | 68,75 |
da 64 a 66 | 62,50 |
da 67 a 69 | 56,25 |
da 70 a 72 | 50,00 |
da 73 a 75 | 43,75 |
da 76 a 78 | 37,50 |
da 79 a 82 | 31,25 |
da 83 a 86 | 25,00 |
da 87 a 92 | 18,75 |
da 93 a 99 | 12,50 |
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Il ravvedimento operoso dell’acconto IVA 2018
È scaduto il 27 dicembre scorso il termine per il versamento dell’acconto IVA 2018, che poteva essere determinato con metodo previsionale, storico o calcolato per le operazioni al 20 dicembre.
In caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto IVA si applica la sanzione dello 0,1% al giorno per i primi 15 giorni di ritardo.
Per chi versa dopo l’11 gennaio scatta invece l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione a metà delle sanzioni per i primi 90 giorni (e quindi fino al 31 marzo 2019).
SCRITTURE CONTABILI
Come registrare incassi e pagamenti a cavallo d’anno
In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.
Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza, già a partire dal 2017, adottano anch’esse il regime di cassa.
La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di crediti.
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ACCERTAMENTO
Accertamento fiscale: termini di decadenza
La legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha apportato alcune novità in materia di termini di decadenza per l’accertamento in materia d’imposte dirette e IVA. A fronte dell’eliminazione del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di reati tributari, sono stati prolungati i termini di decadenza.
Se la dichiarazione dei redditi o Iva è stata regolarmente presentata, è stabilito che le rettifiche e gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (precedentemente era quarto anno); in caso invece di omessa presentazione della dichiarazione (o di presentazione di una dichiarazione nulla), l’avviso di accertamento dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (precedentemente era quinto anno).
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IRES
Deducibilità compensi amministratori
I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.
Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.
SCRITTURE CONTABILI
Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata
Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.
Ricordiamo, per esempio, che possono effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:
- 400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.
Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e in 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).
SCRITTURE CONTABILI
Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino
Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino (ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695) i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
- ricavi 5.164.568,99 euro;
- rimanenze finali 1.032.913,80 euro.
L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.
SCRITTURE CONTABILI
Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari
Il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.
Per le registrazioni relative al 2017 la stampa dei registri dovrà quindi essere effettuata:
- entro il 31 gennaio 2019 (tre mesi dopo il 31 ottobre 2018) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01 – 31/12);
- per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso dal 31 ottobre, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall’invio del loro relativo modello unico.
La norma prevede inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati devono risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.
ANTIRICICLAGGIO
Libretti al portatore: inutilizzabili dal 1° gennaio 2019
Mef, Comunicato Stampa 22 novembre 2018, n. 187
Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il comunicato stampa n. 187/2018, ha ricordato che entro il 31 dicembre 2018 dovranno essere chiusi tutti i libretti al portatore ovvero quelli non nominativi, cioè non riconducibili ad alcun soggetto specifico.
Il portatore è tenuto a presentarsi agli sportelli della banca o di Poste italiane che hanno emesso il libretto (munito di un documento di riconoscimento) e scegliere una delle tre modalità di estinzione previste:
- chiedere la conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo;
- trasferire l’importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo;
- chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto.
Dopo questa data i libretti al portatore saranno inutilizzabili. Inoltre, fermo restando l’obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, gli emittenti saranno obbligati ad effettuare una comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito della quale verrà applicata al portatore “fuori tempo massimo” una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.
APPROFONDIMENTI
MANOVRA 2019
Legge di Bilancio 2019: le principali novità fiscali
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso ed è in vigore dal 1° gennaio 2019 la legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145). Di seguito una prima sintesi delle principali novità fiscali.
Nuovo regime forfettario: è stata ampliata a 65.000 euro la soglia dei ricavi/compensi massimi per poter accedere al regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014. Sono state rimosse le soglie del lavoro dipendente e degli acquisti di beni strumentali. Per chi supera la soglia di 65.000 euro e fino a 100.000 euro, è applicabile, a partire dal 2020, un’imposta sostitutiva pari al 20%. Inoltre sono state integrate alcune cause di esclusione dal regime: è escluso chi controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione. Inoltre non può accedere chi esercita l’attività d’impresa o lavoro autonomo prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF: è stato modificato, a partire dal periodo d’imposta 2018, il regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF ex art. 8 TUIR. Dal punto di vista del trattamento fiscale, sono ora equiparate le perdite d’impresa in contabilità semplificata e ordinaria. Le eccedenze sono portate a riduzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi nel limite dell’80%, senza limitazioni di tempo e per l’importo che ne trova capienza. Le perdite di “periodo” possono andare a compensazione con eventuali ulteriori redditi d’impresa conseguiti dal soggetto IRPEF nello stesso periodo senza limite dell’80%.
Tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione: a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (e quindi dal 2019), per i soggetti IRPEF e IRES (sono esclusi i soggetti forfettari), è prevista un’agevolazione che consiste nella possibilità di assoggettare il reddito IRES, dichiarato da una società, ad un’aliquota agevolata del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti in attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili nei limiti dell’importo pari alla somma tra:
- investimenti in beni materiali strumentali nuovi;
- costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
Quindi viene assoggettata ad un’aliquota ridotta la parte di reddito pari al minore tra l’ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili e la somma degli investimenti sostenuti per beni strumentali nuovi e dell’incremento occupazionale.
I soggetti IRPEF godono della medesima agevolazione; le aliquote IRPEF sono ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.
È prevista una modalità di riporto delle eccedenze di utili e sono esclusi dall’agevolazione gli immobili, i veicoli in uso promiscuo ai dipendenti e i beni immateriali.
Iper-ammortamento: è stata disposta la proroga dell’agevolazione per acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2019 o entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia avvenuto il relativo ordine ed il pagamento almeno del 20% del costo di acquisizione. È variata la maggiorazione del costo che è pari a:
- 170% per gli investimenti fino a 2,5 mln di euro;
- 100% per gli investimenti fino a 2,5 e 10 mln di euro;
- 50% per gli investimenti tra 10 e 20 mln di euro.
È stata altresì prorogata l’agevolazione per i beni immateriali (40%), con estensione a i costi sostenuti per i canoni d’accesso tramite cloud computing.
Investimenti in Start up innovative: è stata incrementata dal 30 al 40% l’aliquota dell’agevolazione (deduzione o detrazione – IRES o IRPEF) per tutti i soggetti che investono in Start up innovative. È stata altresì introdotta un’ulteriore agevolazione nella misura del 50% per i soggetti IRES in caso di acquisizione integrale del capitale della Start up innovativa qualora venga mantenuta almeno 3 anni.
Credito d’imposta R&S: è stata apportata una modifica alla misura che ora è differenziata in base alla tipologia di costi. Viene prevista nella misura del 25% in via generale e del 50% per le spese relative al personale dipendente subordinato impiegato nelle attività di R&S e per i contratti stipulati con università, enti equiparati, start up e PMI innovative per lo svolgimento di attività di R&S. L’importo massimo del credito è stabilito in 10 mln di euro ed è estesa a spese per materiali, fornitore e prodotti impiegati per l’attività di R&S. È previsto l’obbligo di certificazione e di redazione di una relazione tecnica. Le modifiche si applicano dal periodo d’imposta 2019 per quanto riguarda la misura e l’ambito applicativo e dal periodo d’imposta 2018 per quanto riguarda gli aspetti formali e documentali.
Credito d’imposta per la formazione 4.0: è stato esteso al 2019 il credito d’imposta per la formazione 4.0 introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) con alcune rimodulazioni in base alle dimensioni dell’impresa.
Voucher manager: è previsto per gli anni 2019 e 2020 per le PMI un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prestazioni consulenziali specialistiche al fine di sostenere processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie previste nel Piano Impresa 4.0. Sono previsti limiti diversi per le micro/piccole e medie imprese.
Detrazioni per riqualificazione energetica, ristrutturazione, bonus mobili e bonus verde: sono prorogate tutte le agevolazioni legate alle detrazioni per le spese sostenute anche nell’anno 2019.
Credito d’imposta per acquisto di prodotti in plastica riciclata: al fine di incrementare il riciclaggio è stato introdotto un credito d’imposta pari al 36% e per un massimo annuale di 20.000 euro per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata della plastica e di imballaggi biodegradabili e compostabili. Il credito è utilizzabile in compensazione F24 dal 1° gennaio del periodo successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.
Credito d’imposta per erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici: è stato introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici. Ne possono beneficiare persone fisiche, enti non commerciali e titolari di redditi d’impresa. Sono agevolabili le erogazioni effettuate a partire dal 2019 e per determinati interventi. Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni ed è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli ENC e nel limite del 10% dei ricavi annui per i titolari di reddito d’impresa. Il credito è utilizzabile in 3 quote annuali.
Credito d’imposta per edicole: è riconosciuto un credito d’imposta alle edicole parametrato a quanto pagato per IMU, TASI, COSAP e TARI per i locali dove si svolge l’attività e nella misura massima di 2.000 euro.
Contributo per acquisto di auto M1: è riconosciuto un contributo, variabile a seconda di differenti condizioni, per chi acquista un autoveicolo di categoria M1 (auto con al massimo 8 posti a sedere) con emissioni di anidride carbonica fino a 70g/KM. Gli acquisti devono essere effettuati dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per veicoli con prezzi di listino inferiori a 50.000 euro IVA esclusa. Il contributo (sconto sul prezzo di acquisto) potrà variare da 1.500 a 6.000 euro.
Imposta per i veicoli inquinanti: agli acquisti dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 di autoveicoli di categoria M1 eccedenti la soglia inquinante di 160 CO2/KM è applicabile una nuova imposta variabile da 1.100 a 2.500 euro.
ACCERTAMENTO
I termini di decadenza per l’accertamento fiscale
La legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha apportato alcune novità in materia di termini di decadenza per l’accertamento in materia d’imposte dirette e IVA. A fronte dell’eliminazione del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di reati tributari, sono stati prolungati i termini di decadenza.
Se la dichiarazione dei redditi o Iva è stata regolarmente presentata, è stabilito che le rettifiche e gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (precedentemente era quarto anno); in caso invece di omessa presentazione della dichiarazione (o di presentazione di una dichiarazione nulla), l’avviso di accertamento dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (precedentemente era quinto anno).
I nuovi termini di decadenza per l’accertamento si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, quindi per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al 2016 rimangono invariati i termini di decadenza per l’accertamento previgenti.
Per esempio, quindi, gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2016 e relative al periodo d’imposta 2015 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020. Mentre gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2017 e relative al periodo d’imposta 2016 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2022.
Quindi gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2018 e relative al periodo d’imposta 2017 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2023.
Rammentiamo che il 31 dicembre 2018 scadono i termini per la notificazione delle cartelle di pagamento:
- per le dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2015 e relative al 2014 per le attività di liquidazione automatica (36 bis );
- per le dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2014 e relative al 2013 per le attività di controllo formale (36 ter ).
È previsto un regime premiale riservato ai contribuenti virtuosi rispetto agli studi di settore, nei confronti dei quali i termini di accertamento sono ridotti di un anno.
Nei confronti dei soggetti che optano per la trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture/corrispettivi prevista dal D.Lgs. n. 127/2015 e garantiscono la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione dei termini per l’accertamento di due anni.
Attenzione: in caso di presentazione della dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, del D.P.R. n. 322/1998, ripartono i termini di decadenza dell’accertamento, a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione, sia per la dichiarazione integrativa a favore che per la dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente. |
La riapertura dei termini di accertamento non è però generalizzata a tutti gli elementi della dichiarazione ma riguarda solo gli elementi oggetto dell’integrazione. Per esempio, se un contribuente rettifica la dichiarazione nell’anno “n+1” relativa all’anno “n” per eliminare un costo erroneamente dedotto:
- il controllo automatico della dichiarazione resta fissato al 31 dicembre “n+7”;
- la possibilità di controllo relativamente al solo costo rettificato scadrà a fine “n+8”, perché i termini dovranno ripartire dall’anno “n+1”.
Concludendo, ecco il riepilogo delle annualità che si “chiuderanno” il 31 dicembre 2018:
Anno | Dichiarazione presentata | Dichiarazione omessa | Denuncia penale | ||
Ipotesi generale | Regime premiale (S.S.) | Ipotesi generale | Dichiarazione omessa | ||
2007 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | |
2008 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 02.01.2018 | 02.01.2019 | |
2009 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 31.12.2020 | |
2010 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 31.12.2021 | |
2011 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 02.01.2018 | 31.12.2020 | 31.12.2022 |
2012 | 02.01.2018 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 31.12.2021 | 31.12.2023 |
2013 | 31.12.2018 | 02.01.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2022 | 31.12.2024 |
2014 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2020 | 31.12.2023 | 31.12.2025 |
SCRITTURE CONTABILI
La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno
In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.
Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza, già a partire dal 2017, adottano anch’esse il regime di cassa.
La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di crediti.
Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.
Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o un successivo periodo d’imposta.
Nell’ipotesi in cui il pagamento avvenisse con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.
Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Sabato 12 gennaio 2019 | Liquidazione compensi amministratori | Termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato. | Società ed enti | |
Mercoledì 16 gennaio 2019 | IMU E TASI – Ravvedimento | Regolarizzazione del versamento dell’IMU e/o della TASI non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 dicembre 2018 (entro 30 gg). | Contribuenti in generale |
Mod. F24 |
Martedì 29 gennaio 2019 | Modello Redditi/Irap – Ravvedimento | Termine ultimo per ravvedere l’omessa presentazione dei Modelli REDDITI/IRAP scaduta il 31/10/2018 con riduzione della sanzione ad 1/10 oppure per integrare la dichiarazione presentata nel termine ordinario con riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo. | Soggetti che hanno omesso/presentato tardivamente la dichiarazione dei redditi. |
Telematica |
Giovedì 31 gennaio 2019 | Libri contabili | Termine per la stampa del libro giornale, mastro e inventari, registri IVA e registro dei beni ammortizzabili (anno 2017). | Imprese individuali, società di persone e soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l’anno solare. | |
Giovedì 31 gennaio 2019 | Termine trasmissione spese al sistema tessera sanitaria | Farmacie, strutture sanitarie pubbliche/private accreditate e non accreditate, medici iscritti all’albo dei chirurghi, odontoiatri, esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco, psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari devono trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel 2018. | Operatori sanitari | Telematica |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 09/01/2019
Studio Mattonai