IVA
Termini di detrazione IVA, le regole per il nuovo anno
A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’avvento della fatturazione elettronica porterà ordine sul tema della detrazione IVA poiché tutte le date (emissione, invio e ricezione) del ciclo di fatturazione saranno certe e certificate.
Nel periodo tra la fine dell’anno ed i primi mesi del 2019 potrebbe tuttavia generarsi confusione sulle regole da applicare. Per fare chiarezza occorre partire dalla normativa di riferimento e, quindi, dalla lettura combinata dell’art. 19, primo comma, D.P.R. n. 633/1972 con quella dell’art. 1, primo comma, D.P.R. n. 100/1998 e dell’art. 25, primo comma, D.P.R. n. 633/1972D.P.R. n. 633/1972.
Vedi l’Approfondimento
MANOVRA 2019
Approvata la legge di conversione del Decreto fiscale collegato alla Manovra
Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Il 13 dicembre scorso è stata definitivamente approvata la legge di conversione del Decreto fiscale collegato alla Manovra (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119), senza emendamenti ed articoli aggiuntivi rispetto al testo già approvato dal Senato, che ora è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le principali novità introdotte sinora dal Parlamento si segnalano la modifica delle misure dovute dal contribuente che intende accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, nonché la moratoria delle sanzioni e alcune semplificazioni per l’avvio della fatturazione elettronica.
Vedi l’Approfondimento
RISCOSSIONE
Dal 1° gennaio 2019 interesse legale allo 0,8 per cento
D.M. 12 dicembre 2018
Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha stabilito, con D.M. 12 dicembre 2018, che a decorrere dal 1° gennaio 2019 la misura dell’interesse legale sarà dello 0,8 per cento annuo.
Fino al 31 dicembre 2018 continua ad applicarsi la misura dello 0,3 per cento, stabilita dal D.M. 13 dicembre 2017 .
Al riguardo si ricorda che:
- al saggio degli interessi legali devono essere computati gli interessi convenzionali soltanto se le parti non ne hanno determinato la misura;
- eventuali interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti si applica il tasso legale;
- gli interessi maturano giornalmente ma sono esigibili quando scadono.
IVA
Le fatture di acquisto cartacee datate 2018 ma ricevute nel 2019
Agenzia delle Entrate, FAQ Fatturazione elettronica
L’Agenzia Entrate, nelle FAQ in tema di fatturazione elettronica disponibili sul proprio portale, ha chiarito il corretto trattamento delle fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail.
L’Agenzia, in proposito, ha precisato che l’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Dunque, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura.
Nel caso di specie, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica.
Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
IVA
Versamento dell’acconto IVA entro il 27 dicembre
Il 27 dicembre 2018 è il termine ultimo per il versamento dell’acconto IVA.
Sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2017 con un debito IVA.
L’eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e codice 6035 per i trimestrali.
Sul versamento dell’acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale (“per opzione”) non è dovuta la maggiorazione per interessi dell’1%.
L’acconto pagato verrà successivamente scomputato dall’ammontare dell’IVA dovuta per il mese di dicembre 2018 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2018 (nel caso dei contribuenti trimestrali).
È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.
L’importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:
- storico: 88% del versamento relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno);
- analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2018;
- previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.
IVA
Pronti gli elenchi Split payment per il 2019
Sono disponibili, nella sezione dedicata del sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, gli elenchi per l’anno 2019 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “Split payment”), pubblicati ai sensi del D.M. 9 gennaio 2018.
Si tratta degli elenchi aggiornati alla data dell’8 novembre 2018:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni pubbliche;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Tra gli elenchi non è pubblicato quello delle Amministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633); per le quali occorre fare riferimento all’elenco (IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
AGEVOLAZIONI
Pubblicato l’elenco dei soggetti che hanno “prenotato” il bonus pubblicità per il 2018
Il Dipartimento dell’Informazione e l’editoria ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, l’elenco dei soggetti che hanno “prenotato” il bonus pubblicità per l’anno 2018.
Si tratta delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che, dal 22 settembre al 22 ottobre scorso, hanno presentato la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati (o che intendono effettuare) nel 2018, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
I soggetti potranno effettivamente fruire del credito di imposta a condizione e nei limiti in cui rispetteranno le previsioni di investimento comunicate e che dovranno essere confermate con l’invio della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2018, da trasmettere nel mese di gennaio 2019.
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
I rimborsi dell’Agenzia Entrate direttamente sul conto corrente bancario o postale
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto ai contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul proprio conto corrente bancario o postale, che possono farne richiesta in qualsiasi momento utilizzando l’apposito modello, nel quale è necessario indicare i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso e riportare il codice Iban.
Per accrediti su conti correnti esteri vanno indicati la denominazione della banca, l’intestatario del conto corrente, il codice BIC e l’IBAN (se UEM) oppure le coordinate bancarie (se extra UEM) e l’indirizzo della banca.
La richiesta di accredito può essere effettuata in due modi:
- comunicando le proprie coordinate bancarie direttamente on line, tramite la specifica applicazione;
- presentando l’apposito modello presso un qualsiasi Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate esibendo un documento d’identità in corso di validità, la cui fotocopia andrà allegata al modello.
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta formazione 4.0: i chiarimenti del MISE
MISE, Circolare 3 dicembre 2018, n. 412088
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018, tramite la quale, rispondendo a quesiti di associazioni di categoria e imprese, fornisce chiarimenti sull’applicazione del “credito d’imposta formazione 4.0”, in particolare su:
- termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali;
- ammissibilità della formazione on line;
- cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione.
Nel documento viene precisato che i contratti collettivi aziendali o territoriali cui fa riferimento la disciplina devono essere sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018 e possono essere depositati anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.
In tema di cumulo viene invece chiarito che, nel caso in cui l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dal Regolamento n. 651/2014 per gli aiuti alla formazione.
IMPRESE
L’Antitrust vieta l’applicazione di ogni supplemento di prezzo per i pagamenti con mezzi elettronici
AGCM, Comunicazione 26 novembre 2018
L’applicazione di supplementi di prezzo per l’uso di uno specifico strumento di pagamento (carte di credito o di debito o di altri mezzi di pagamento) costituisce una violazione dell’art. 62 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali “non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti”.
Lo ha ribadito l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la quale, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei consumatori, ha diramato una comunicazione del 26 novembre 2018 contenente un avviso rivolto alle imprese sul divieto di applicazione di un supplemento di prezzo per l’acquisto di vari beni e servizi mediante carta di credito/debito o altri strumenti di pagamento.
Il divieto generalizzato per il beneficiario di un pagamento di imporre al pagatore spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all’utilizzo di strumenti di pagamento – ricorda l’Autorità – è stato ribadito nella direttiva (UE) n. 2015/2366 (dir02015112502366) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. “PSD2”), recepita dal D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.
In applicazione di tali norme, i venditori di beni e servizi al dettaglio non possono dunque applicare supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti nei confronti di coloro che utilizzino, per effettuare i propri pagamenti, strumenti quali ad esempio carte di credito o di debito, qualsiasi sia l’emittente della carta.
L’Autorità ricorda di essere già intervenuta in numerosi settori per sanzionare l’applicazione di supplementi per l’uso di certi mezzi di pagamento, qualificandola come violazione dei diritti dei consumatori di cui al citato art. 62 del Codice del consumo: nel trasporto aereo (sono state sanzionate compagnie aeree che applicavano un supplemento per il pagamento con carta di credito dei biglietti aerei acquistati online sui propri siti); nella vendita al dettaglio di elettricità e gas naturale (sono stati sanzionati operatori per aver penalizzato il pagamento mediante mezzi diversi dalla domiciliazione bancaria o dall’addebito ricorrente su carta di credito o per aver imposto il pagamento di supplementi per il pagamento con carta di credito sui propri siti Internet); nella vendita online di servizi di viaggio (sono state sanzionate alcune agenzie di viaggio online per aver richiesto il pagamento di supplementi per l’acquisto online dei propri servizi mediante carte di credito); nei servizi di rinnovo degli abbonamenti ai trasporti pubblici e di agenzia automobilistica.
Il divieto si applica a tutti gli esercenti commerciali, ivi inclusi i dettaglianti specializzati, anche di piccola dimensione (tabaccai, ferramenta, lavanderie, macellerie, frutterie, ecc.).
AGEVOLAZIONI
Ristrutturazioni edilizie: tutte le agevolazioni fiscali e le modalità per richiederle
Agenzia delle Entrate, Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”
L’Agenzia Entrate ha pubblicato l’aggiornamento al 23 novembre 2018 della guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, che riassume tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che beneficiano di tali agevolazioni (sia quando effettuate su singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali) e fornisce indicazioni utili per richiedere correttamente questi benefici, illustrando modalità e adempimenti.
Gli aggiornamenti più recenti della guida, che tiene conto delle ultime novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), riguardano:
- la proroga della maggiore detrazione Irpef;
- i beneficiari del diritto alle detrazioni;
- la comunicazione all’ENEA dei lavori effettuati.
AGEVOLAZIONI
Ristrutturazioni edilizie: obbligo di comunicazione all’ENEA
Il portale per la trasmissione dei dati all’Enea (portale ristrutturazioni2018.enea.it) elenca le informazioni necessarie per ottenere le detrazioni fiscali del 50% (“bonus ristrutturazioni”) relative agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati a partire dall’anno 2018.
La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 1° gennaio e il 21 novembre 2018 (data di apertura del sito), il termine dei 90 giorni decorre dallo stesso 21 novembre, con scadenza, quindi, al 19 febbraio 2019.
Il nuovo adempimento è stato previsto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 3, lettera b, n. 4, della legge 205/2017), che, “al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi…”, ha disposto, in analogia a quanto già previsto in tema di detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”), la trasmissione per via telematica all’ENEA delle informazioni sulle opere eseguite. La comunicazione, pertanto, non riguarda tutti gli interventi di recupero elencati all’articolo 16-bis del Tuir, ma esclusivamente quelli che sono anche volti al risparmio energetico. In particolare, si tratta degli interventi finalizzati alla: riduzione delle dispersioni termiche di pareti verticali, coperture e pavimenti; sostituzione di infissi; installazione di collettori solari; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione; generatori di calore ad aria a condensazione; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti; sistemi ibridi; microcogeneratori; sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore; installazione di generatori di calore a biomassa; installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati; sistemi di termoregolazione e building automazione; impianti fotovoltaici; installazione di elettrodomestici (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) di classe energetica A+ (per i forni, è sufficiente la A) collegati a un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 (“bonus mobili”). Per semplificare la trasmissione delle informazioni, l’Enea fornisce anche una “Guida rapida alla trasmissione” con tutte le informazioni necessarie per l’invio dei dati, mentre, sull’ammissibilità degli interventi, si rinvia alla guida dell’Agenzia delle entrate, “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali – edizione 2018”.
SUCCESSIONI
Dichiarazione di successione, presentazione con modello cartaceo solo fino al 31 dicembre 2018
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato a coloro che devono presentare la dichiarazione di successione, che fino al 31 dicembre potranno ancora presentarla all’Agenzia con modello cartaceo.
Dal 1° gennaio 2019, invece, sarà possibile inviare la dichiarazione solo online, utilizzando il modello approvato con il Provvedimento n. 305134 del 28 dicembre 2017, direttamente o tramite intermediari abilitati.
L’obbligo di presentazione della dichiarazione, che deve esser effettuata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente, spetta a:
- gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali;
- i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
- gli amministratori dell’eredità;
- i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari;
- i trustee.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.
Non sussiste invece l’obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
APPROFONDIMENTI
IVA
I termini di detrazione IVA
A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’avvento della fatturazione elettronica porterà ordine sul tema della detrazione IVA poiché tutte le date (emissione, invio e ricezione) del ciclo di fatturazione saranno certe e certificate.
Nel periodo tra la fine dell’anno ed i primi mesi del 2019 potrebbe tuttavia generarsi confusione sulle regole da applicare. Per fare chiarezza occorre partire dalla normativa di riferimento e, quindi, dalla lettura combinata dell’art. 19, primo comma, D.P.R. n. 633/1972 con quella dell’art. 1, primo comma, D.P.R. n. 100/1998 e dell’art. 25, primo comma, D.P.R. n. 633/1972.
Detrazione (art. 19 D.P.R. n. 633/1972) – Per la determinazione dell’imposta dovuta o dell’imposta a credito, è detraibile dall’ammontare dell’imposta dovuta l’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo, o a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Dichiarazioni e versamenti periodici (art. 1 D.P.R. n. 100/1998) – Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.
Registrazione degli acquisti (art. 25 D.P.R. n. 633/1972) – Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’art. 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 avevano già determinato e chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA sorge ed è ammesso solo nel caso in cui si verifichino due condizioni:
- l’Iva relativa ad una determinata operazione deve essere già divenuta esigibile;
- il cessionario/committente deve avere il possesso della fatturaemessa dal fornitore o per suo conto.
La prima condizione si verifica sulla base alle regole fissate dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio quando, nel caso di cessioni di beni, i beni sono spediti o consegnati al cessionario o, in caso di prestazioni di servizi, al momento del pagamento da parte del committente).
La seconda è rappresentata:
- dal ricevimento della fattura che può avvenire in qualsiasi data, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, lettera a), del D.Lgs. n. 471/1997;
- e dalla registrazione della fattura che può avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente e comunque al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
La distinzione tra data di ricezione della fattura e data della sua registrazione non è banale, soprattutto in caso di fatture non elettroniche. La fattura potrebbe essere stata ricevuta, per esempio, a novembre di un anno da un incaricato della ditta e per dimenticanza arrivata in amministrazione soltanto a maggio dell’anno dopo.
Quindi, in sintesi, potrebbero presentarsi questi casi:
Fattura emessa nel 2017 | Ricevuta e registrata nel 2018 (dopo aprile) | Detrazione nel 2018 |
Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (entro aprile 2019) | Detrazione nel 2018 tramite sezionale | |
Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (dopo aprile 2019) | Detrazione non ammessa | |
Ricevuta e registrata nel 2019 (o successivi) | Detrazione ammessa nell’anno di registrazione salvo sanzione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997. | |
Fattura emessa nel 2018 | Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (entro aprile 2019) | Detrazione nel 2018 tramite sezionale |
Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (dopo aprile 2019) | Detrazione non ammessa | |
Ricevuta e registrata nel 2019 (o successivi) | Detrazione ammessa nell’anno di registrazione salvo sanzione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997. |
MANOVRA 2019
Le novità del Decreto fiscale collegato alla Manovra 2019
Il 13 dicembre scorso è stata definitivamente approvata la legge di conversione del Decreto fiscale collegato alla Manovra (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119), senza emendamenti ed articoli aggiuntivi rispetto al testo già approvato dal Senato, che ora è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le principali novità introdotte sinora dal Parlamento si segnalano le seguenti:
- la moratoria delle sanzioni sulla fattura elettronica per il primo semestre 2019, con la disapplicazione fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva mensile;
- l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per le associazioni sportive dilettantistiche con ricavi fino a 65.000 euro e, per il periodo d’imposta 2019, per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (es. medici e farmacisti);
- la sanatoria sulle irregolarità formali;
- la modifica delle misure dovute dal contribuente che intende accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, disciplinata dall’art. 6 del provvedimento;
- nell’ambito della disciplina dettata per la “rottamazione-ter” (art. 3 del decreto-legge), la previsione che in caso di tardivo versamento delle rate non superiore a 5 giorni, non si produce l’effetto di inefficacia della definizione, e non sono dovuti interessi;
- l’introduzione del principio secondo cui in caso di definizione agevolata dei ruoli per debiti contributivi (di cui all’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), il Documento unico di regolarità (Durc) contributiva potrà essere rilasciato con la semplice dichiarazione di adesione da parte del contribuente. Il Durc non è quindi subordinato all’avvenuto pagamento dell’importo dovuto ai fini della definizione medesima. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata successiva, il Durc nel frattempo rilasciato dovrà essere annullato.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Giovedì 27 dicembre 2018 | IVA | Termine per il versamento dell’acconto IVA 2018. | Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA. | Mod. F 24 on line |
Lunedì 31 dicembre 2018 | Dichiarazione Gruppo IVA | Termine ultimo per effettuare l’invio telematico della dichiarazione della costituzione del gruppo IVA con effetto a decorrere dal secondo anno successivo. | Soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli finanziari, economici e organizzativi di cui all’art. 70-ter, D.P.R. n. 633/1972 che intendono optare per la costituzione del Gruppo IVA. | Telematica |
Lunedì 31 dicembre 2018 | Dichiarazione dei redditi – Eredi |
Presentazione, in modalità cartacea, della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi di persone decedute dopo il 28 febbraio. Pagamento delle somme dovute a saldo delle imposte di competenza del soggetto deceduto, relativamente alla dichiarazione dei redditi modello Redditi 2018. |
Eredi dei contribuenti persone fisiche che sono decedute successivamente al 28 febbraio 2018. | La dichiarazione va presentata, in modalità cartacea, per il tramite degli uffici postali. Il versamento va fatto con il modello F24, presso banche convenzionate, agenzie postali o agenti della riscossione. |
Giovedì 10 gennaio 2019 | Acconto IVA – Ravvedimento | Regolarizzazione del versamento dell’acconto Iva dovuto per l’anno 2018 non eseguito o effettuato in misura non sufficiente (entro 15 gg). | Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA. | Mod. F24 |
Mercoledì 16 gennaio 2019 | IMU E TASI – Ravvedimento | Regolarizzazione del versamento dell’IMU e/o della TASI non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 dicembre 2018 (entro 30 gg). | Contribuenti in generale. |
Mod. F24 |
Martedì 29 gennaio 2019 | MODELLO REDDITI/IRAP – Ravvedimento | Termine ultimo per ravvedere l’omessa presentazione dei Modelli REDDITI/IRAP scaduta il 31/10/2018 con riduzione della sanzione ad 1/10 oppure per integrare la dichiarazione presentata nel termine ordinario con riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo. | Soggetti che hanno presentato tardivamente la dichiarazione dei redditi. | Telematica |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 19/12/2018
Studio Mattonai