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Scrivere “GAG” sul planning della palestra è sinonimo di “attività sportiva”?


 
È una domanda che si sono posti molti titolati di palestre e centri fitness.
Tutto ha avuto inizio a dicembre 2016 quando il Coni con la delibera n.1566 ha rivisto la lista delle discipline sportive.
Questa lista ha creato non poche incertezze, soprattutto se si fa riferimento alla Carta Europea a cui tutti gli stati membri devono fare riferimento e nella quale si definisce sport “qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.
Lo sport dunque dev’essere finalizzato a migliorare lo sviluppo fisico, psichico e sociale delle persone.
 La ridefinizione delle discipline sportive da parte del Coni ha conseguentemente portato l’Agenzia delle Entrate a mettere in atto tutta una serie di accertamenti, mirati ad individuare i soggetti la cui attività si scostava dai fini sportivi indicati sopra e quindi non aventi diritto a trattamenti fiscali e previdenziali agevolati.
Da questa serie di controlli sono emersi diversi dubbi e rieccoci alla domanda iniziale:
Scrivere “GAG” sul planning della palestra è sinonimo di “attività sportiva”?
Oppure, se nel planning del mio centro scrivo Yoga, Pilates, Zumba, Indoor Cycling, Crossfit o Acqua Gym queste discipline rientrano nelle attività sportive e quindi posso continuare a beneficiare delle agevolazioni?
O sono soggetto a sanzioni?
Queste discipline infatti non rientrano negli elenchi delle attività riconosciute dal CIO, SportAccord, FSN e DSA e sebbene siano supportate dagli enti di promozione sportiva, non sono riconosciute come “attività sportive”.
Conseguentemente, come già riscontrato a partire dal marzo 2017, molte ASD e SSD non svolgerebbero più “attività sportiva” e per questo decadrebbero le agevolazioni. 
Tuttavia la delibera del 2016, ha lasciato qualche spiraglio prevedendo le seguenti tre categorie di attività residuali nelle quali è possibile collocare alcune discipline non esplicitate nell’elenco ufficiale:

  1. Attività sportiva di ginnastica finalizzata alla salute e al fitness;
  2. Kickboxing;
  3. Attività ginnico-motorie-acquatiche applicative alla disciplina del nuoto.

È stato inoltre possibile adottare il criterio dell’analogia, secondo il quale uno sport non rientrante nell’elenco della delibera, può trovare riconoscimento se affine ad uno sport contemplato. Come ad esempio nel caso del “Krav Maga” (non riconosciuto dal Coni) che per analogia con il “Sambo” (riconosciuto dal Coni) trova riconoscimento.
A fronte di questa situazione di incertezza, il Coni stesso, a partire dal febbraio del 2017, grazie alla spinta di alcuni enti di promozione sportiva, ha avviato il riconoscimento di “attività sportiva” per alcune discipline escluse nella delibera del 2016, prime fra tutte:

  1. Indoor Cycling;
  2. Cultura Fisica: attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al benessere fisico.

È poi seguito il riconoscimento di discipline come HIT, Crossfit, Pilates, Circuiti Funzionali, Allenamenti in sospensione fino allo Yoga, il grande escluso e l’ultima disciplina a trovare riconoscimento, che è stato confermato solo a inizio 2018, sul quale si è espresso direttamente il numero 1 del Coni, Giovanni Malagò, spiegando che lo Yoga è stato ritenuto un’attività propedeutica alla FIPE e alla FGI e per questo può rientrare nelle “attività sportive”.
È dunque importante, nella definizione e nell’esposizione del programma corsi, tenere presente la classificazione proposta dal Coni, mettendo accanto ad ogni sigla, come il GAG, i codici dello “Sport” e “discipline” al fine proporre attività in linea con i parametri indicati dagli enti e comitati, secondo le casiste indicate anche in questo articolo, per evitare sanzioni e preservare il diritto alle agevolazioni.
 
Autore: Dott. Luca Mattonai – Tributarista e Titolare dello Studio Mattonai
 

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