fbpx

INVENTARIO E VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Con l’approssimarsi delle chiusure di fine anno, si rende necessario provvedere alla valutazione delle giacenze di magazzino relativamente a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti finiti esistenti al 31 Dicembre presso l’impresa, i suoi magazzini e depositi, le sue eventuali unità locali, ovvero anche presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione). Restano esclusi, invece, i beni ricevuti in deposito, lavorazione o visione. La valutazione delle rimanenze a fine esercizio dà l’occasione per verificare che la giacenza effettiva corrisponda a quella contabile e viene effettuata in base a conta fisica (inventario di fatto), da effettuarsi alla data di riferimento del bilancio, ovvero in base alle risultanze della contabilità di magazzino (ove tenuto).
Si invitano, pertanto, tutti i Gentili Clienti che svolgono attività d’impresa a redigere l’inventario analitico di magazzino con riferimento alla situazione esistente a Dicembre nel quale dovranno essere indicate su apposita distinta analitica le giacenze, valutate secondo i criteri esposti nella tabella che segue:
Criteri di valutazione in base alla tipologia di beni :

  • Merci e Materie Prime: da raggruppare, secondo categorie omogenee (per natura e valore), con l’indicazione del criterio valutativo adottato.
  • Prodotti finiti: mediante indicazione analitica dei costi di produzione sostenuti per l’ottenimento dei prodotti stessi.
  • Prodotti in corso di lavorazione: mediante indicazione analitica dei costi di produzione sostenuti fino a Dicembre
  • Lavori e servizi in corso su ordinazione: mediante indicazione analitica del criterio valutativo adottato (costo di produzione o corrispettivo pattuito), nonché del costo industriale sostenuto/corrispettivo ragionevolmente maturato fino alla data medesima.

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza a Dicembre, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze. In questo caso è necessario predisporre un prospetto illustrativo dei criteri e delle modalità di calcolo adottate.
Si precisa altresì che la norma civilistica (art. 2426, comma 10, C.C.) prevede che qualora la valorizzazione del magazzino effettuata con uno dei metodi consentiti quali: costo medio ponderato annuale, FIFO, LIFO (continuo o a scatti annuali o mensili) differisca in misura apprezzabile dai costi correnti, la differenza dovrà essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa. Qualora ci si trovasse in tale situazione si dovrà redigere quindi un prospetto con l’indicazione di entrambi i valori.
In merito alla valutazione si forniscono, inoltre, le seguenti precisazioni:
a) nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto e può comprendere anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto; i costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
b) Il costo dei beni fungibili ( = beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello LIFO o FIFO.
Data l’importanza civilistica e fiscale dell’adempimento, si invitano i Gentili Clienti a redigere l’inventario con la massima cura e precisione. Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed esibito, quando e se richiesto dall’Amministrazione Finanziaria, in occasione di accessi, ispezioni, verifiche, visto che in caso di mancanza è legittimo l’accertamento induttivo come ribadito dalla Corte suprema.
Censurata la decisione della Ctr che non ha considerato l’inattendibilità complessiva delle scritture contabili quale presupposto, normativamente previsto, di tale modalità di verifica.
L’accertamento di tipo induttivo del reddito d’impresa, sulla base di dati e di notizie in possesso dell’ufficio accertatore, può essere effettuato anche in caso di omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino idonee a verificare la coerenza tra le variazioni intervenute nelle consistenze negli inventari annuali. È quanto ribadito dalla suprema Corte con la sentenza n. 14501 del 10 luglio 2015.
 
La vicenda processuale
La vicenda trae origine dall’impugnazione dinanzi al giudice tributario di un avviso di accertamento emesso per il periodo d’imposta 2006 ai fini Iva, Ires e Irap, a seguito di un pvc con il quale erano state contestate non solo una pluralità di violazioni per detrazioni di costi, ma altresì erano stati induttivamente ricostruiti ricavi non dichiarati. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendo legittimo l’accertamento induttivo.
Di contrario avviso la Ctr, che accoglieva l’appello della società contribuente. In particolare, il giudice di seconde cure, considerato che le ragioni di applicazione del metodo induttivo erano state correlate al fatto che in sede di verifica non fosse stata esibita alcuna distinta delle rimanenze iniziali e finali per l’anno 2006, motivava la decisione nel senso che “in assenza dei presupposti che giustificano l’accertamento induttivo di cui al comma 2 dell’art. 39 DPR n. 600/1973 … doveva considerarsi ingiustificato l’adozione del metodo induttivo puro nei confronti della ricorrente”.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, facendo valere la violazione e falsa applicazione dell’articolo 39, comma 2, del Dpr 600/1973. La difesa erariale, invero, si doleva del fatto che il giudice del merito avesse ritenuto insufficiente il presupposto dell’omessa esibizione delle distinte delle rimanenze, per quanto detta omissione avesse provocato agli accertatori l’impossibilità di effettuare un controllo della corretta quantificazione e contabilizzazione di tali dati in bilancio, cosicché si era reso necessario il ricorso alla ricostruzione induttiva.
 
La pronuncia della Cassazione
I giudici della Corte suprema, investiti della questione, ritenendo legittimo l’accertamento induttivo posto in essere in assenza dell’esibizione, in sede di verifica, del prospetto analitico delle rimanenze iniziali e finali, non consentendo all’Amministrazione finanziaria di effettuare un controllo della corretta quantificazione e contabilizzazione di tali dati in bilancio, hanno censurato la decisione, rinviando alla Ctr di Roma che dovrà procedere a un nuovo giudizio alla luce dei principi di diritti affermati.
 
Osservazioni
Con la decisione in esame, la Corte suprema ha ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, sentenza 7653/2012), per cui, in tema di imposte dirette, in caso di omessa presentazione del prospetto analitico delle rimanenze finali, l’ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo, attraverso una determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisito, purché questa sia fondata su un campione di merci rappresentativo e adeguato per qualità e quantità rispetto al fatturato complessivo, su percentuali di ricarico dei singoli beni obiettivamente rilevate dai documenti esaminati e su criteri di computo della percentuale di ricarico del campione logicamente condivisibili, siano essi fondati su una media aritmetica o ponderale.
In caso di omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, considerato quanto ulteriormente chiarito dai giudici di legittimità (cfr Cassazione, sentenza 13816/2003), l’ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo del reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 39 del Dpr 600/1973, sulla base di dati o notizie a sua conoscenza.
Detta omissione, invero, generando un impedimento alla corretta analisi dei contenuti dell’inventario, influisce indubbiamente sulla possibilità per gli accertatori di ricostruire analiticamente i ricavi di esercizio e determina, perciò, quella “inattendibilità complessiva delle scritture contabili” che è presupposto, normativamente previsto, ai fini del ricorso alla modalità induttiva dell’accertamento.
Nel caso di specie, pertanto, merita censura la sentenza di merito, la quale, escludendo che l’omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino fosse idoneo presupposto della modalità di accertamento concretamente utilizzata, non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra espressi.
 
 
Bientina lì 28/12/2015
Studio Mattonai
 

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su telegram
Telegram
Condividi su email
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vuoi fissare un appuntamento presso il nostro Studio?

Riempi questo modulo, il nostro staff ti contatterà il prima possibile.